Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine

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5.3.2 Quali reati vanno disciplinati in modo specifico?

Quanto affermato in precedenza per gli adulti vale anche per i minori. La soluzione dell’articolo 36 capoverso 2 DPMin va ripresa nel senso che accanto agli articoli da 111 a 113 e 122 CP, soltanto i reati gravi contro l’integrità sessuale devono beneficiare del regime di prescrizione speciale37.

5.3.3 In che modo estendere la possibilità di sporgere una denuncia penale ?

Se ci si limitasse a dire, come nel caso degli autori adulti, che la prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima ha compiuto il diciottesimo anno d’età, il risultato sarebbe un allentamento della protezione attualmente offerta alla vittima. In effetti, tenuto conto dei termini di prescrizione ridotti dell’articolo 36 capoverso 1 DPMin (cinque anni, tre anni e un anno), la vittima potrebbe nella migliore delle ipotesi sporgere denuncia soltanto fino all’età di 23 anni, ossia 18 anni (maggiore età della vittima) più cinque anni (prescrizione massima). Or bene, il diritto attuale dà la possibilità alla vittima di agire fino al compimento del 25° anno d’età. Un’applicazione per analogia del sistema proposto per gli adulti è dunque escluso. Resta da chiarire se occorre modificare l’articolo 36 capoverso 2 DPMin. Per i seguenti tre motivi siamo contrari a una siffatta modifica.

Il primo motivo è che i reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli di meno di 16 anni commessi da delinquenti minori in generale vengono alla luce piuttosto rapidamente. Tali reati non hanno, o soltanto in misura minore, quel carattere segreto che invece contraddistingue quelli commessi da adulti facenti parte della cerchia più ristretta di conoscenti o di famigliari della giovane vittima. Proprio i fatti di cronaca più recenti verificatisi in Svizzera lo confermano abbastanza chiaramente.

Il secondo è che la vittima non si trova sistematicamente in un rapporto di forte dipendenza dall’autore minore come invece succede con un adulto. Nella maggior parte dei casi non vi è quel legame economico e/o emotivo che rende più difficile parlare di questi atti e rende indispensabile l’estensione del termine di prescrizione. Succede a volte che l’autore è il fratello o la sorella maggiore della vittima, un minore vicino alla famiglia o anche l’amico o l’amica della vittima. In questi casi la situazione è abbastanza simile a quella dell’adulto che commette abusi. Nonostante ciò, tenuto conto del terzo criterio qui appresso e del fatto che la relazione tra fratelli non può essere assimilata totalmente a quella che intrattengono i genitori con i propri figli, un regime diverso è sempre ancora pienamente giustificato.

Il terzo motivo è che lo scopo del diritto penale minorile è di evitare che il giovane delinquente non possa più reinserirsi dopo aver commesso il suo reato. Giuridicamente ciò si traduce nella riduzione dei termini di prescrizione dell’azione penale e nella possibilità conferita al giudice di prescindere da una punizione se dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo (art. 21 cpv. 1 lett. f DPMin). A maggior ragione sarebbe dunque inopportuno prolungare ancor di più il termine di prescrizione dell’azione penale se è già noto che nessuna pena sarà pronunciata nel caso in cui sono trascorsi molti anni dai fatti senza che l’autore abbia commesso altri reati.

Il tenore attuale dell’articolo 36 capoverso 2 DPMin va dunque mantenuto permettendo alla vittima di agire fino al compimento del 25° anno d’età. Tale

37 Cfr. in merito n. 3.4.2 supra.