Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine
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favore della reintroduzione del termine ordinario di dieci anni9. Al termine di una procedura accelerata, avviata sotto l’impulso della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-CN), le Camere federali approvarono l’aumento del termine di prescrizione a dieci anni e la pertinente modifica dell’articolo 187 CP entrò in vigore il 1° settembre 199710;
2002 : nel 1996, quindi prima dell’entrata in vigore del nuovo termine di prescrizione decennale, la CAG-CN presentò una mozione in cui chiedeva che la prescrizione dei reati sessuali commessi su fanciulli minori di 16 anni dovesse decorrere dal giorno in cui la vittima compie 18 anni11. La CAG-CN sosteneva che le conoscenze più recenti dimostravano che la vittima è in grado di rompere il silenzio soltanto diversi anni dopo essere diventata maggiorenne. Nel progetto di revisione del 2000, il Consiglio federale diede seguito a questa proposta12, ma non fu seguito dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-CS). Quest’ultima decise invece (1) di sospendere il termine di prescrizione sino al giorno in cui la vittima compie 25 anni, (2) di non applicare questa prescrizione soltanto agli atti sessuali con fanciulli minori di 16 anni, bensì anche all’omicidio e alle lesioni corporali gravi nonché agli atti sessuali con minori dipendenti d’età superiore ai 16 anni e (3) di riprendere anticipatamente i termini di prescrizione più lunghi previsti nel disegno di modifica della Parte generale del Codice penale (per i reati menzionati in precedenza dunque 15 anni). Questa proposta di modifica fu adottata da ambedue le Camere federali13 e la disposizione penale sottoposta a modifica entrò in vigore il 1° ottobre 200214.
Le disposizioni in materia di prescrizione penale riguardanti reati sessuali a danno di fanciulli risultanti dai summenzionati dibattiti sono gli articoli 97-99 CP (art. 70, 71 e 73 CP previgente). Il tenore di questi articoli è il seguente (evidenziato dall’autore) :
Art. 97 CP
1 L’azione penale si prescrive : a. in trent’anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita; b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore ai tre anni; c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena.
2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), nonché di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 189-191, 195 e 196 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie venticinque anni.
3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
4 La prescrizione dell’azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e con minori dipendenti (art. 188), nonché di reati secondo gli 111-113, 122, 189- 191, 195 e 196 commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi
9 Mozione Thierry Béguin (93.3564).
10 RU 1997 1626, FF 1996 IV 1139.
11 Mozione CAG-CN (96.3004).
12 Messaggio del 10 maggio 2000 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (reati contro l’integrità sessuale ; prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli e divieto di possesso di pornografia dura), FF 2000 2609.
13 Boll. Uff. 2000 S 909; Boll. Uff. 2001 N 520.
14 RU 2002 2993, 2996 ; FF 2000 2609.