Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine
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3.3 Peculiarità della prescrizione penale in caso di reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli
I reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli presentano la particolarità che, nella maggior parte dei casi, la vittima è sovente in balia del suo vessatore e ne dipende sul piano affettivo e/o economico. Per la vittima risulta dunque difficile parlare degli atti subiti prima di essersi liberata da questa dipendenza e d’aver effettuato un lavoro psicologico talvolta estremamente lungo e laborioso. Di conseguenza la vittima riesce spesso a rompere il silenzio soltanto molti anni dopo aver subito gli abusi. Un termine di prescrizione troppo breve ha dunque lo svantaggio di ostacolare l’avvio di un procedimento penale e di permettere all’autore di sottrarsi al perseguimento, motivo per cui è giustificato applicare un regime di prescrizione differenziato quando i reati contro l’integrità sessuale sono stati commessi nei confronti di fanciulli.
3.4 La situazione attuale nel diritto svizzero
3.4.1 Il regime applicabile ai delinquenti adulti
Prima dell’entrata in vigore della nuova Parte generale del Codice penale, il disciplinamento della prescrizione dell’azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli è stato oggetto di tre modifiche in 15 anni; il termine di prescrizione della pena non ha invece subito modifiche. È possibile riassumere le principali tappe delle discussioni in merito come segue:
1991 : fino al 1991, tutti gli atti sessuali con fanciulli erano disciplinati in seno a un’unica norma penale (art. 191 CP previgente, atti di libidine su fanciulli). In occasione della revisione del diritto penale in materia di reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli5, il legislatore ha apportato notevoli modifiche al sistema operando una distinzione tra reati concernenti l’esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni (art. 187 e 188 CP), le offese alla libertà e all’onore sessuale (art. 189- 194 CP). Per quanto concerne il nuovo articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli), esso ha deciso di abbassare la prescrizione da dieci a cinque anni. Tale abbassamento si giustificava segnatamente con il fatto che l’avvio di un procedimento penale dopo un simile lasso di tempo poteva ledere la personalità della vittima più gravemente del reato stesso, che siffatti casi andavano liquidati il più rapidamente possibile ed inoltre che le capacità mnemoniche dei fanciulli, a volte fantasiose, potevano costituire un ostacolo reale alla ricostituzione dei fatti6;
1996 : nel 1994, la consigliera nazionale Goll depositò un’iniziativa parlamentare che chiedeva la soppressione della riduzione del termine di prescrizione per gli abusi sessuali commessi su fanciulli7. Il Consiglio nazionale decise di non darvi seguito argomentando segnatamente che la prescrizione esiste giustamente per tutti i reati, eccezion fatta per i crimini contro l’umanità, e che i problemi legati alle prove sarebbero insormontabili8;
1997 : nel 1993, poco tempo dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di prescrizione concernente i reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli, il consigliere agli Stati Béguin depositò una mozione volta ad abrogare il termine speciale di cinque anni a
5 RU 1992 1670, FF 1985 II 901.
6 Boll. Uff. 1987 S 285.
7 Iniziativa parlamentare Christine Goll (94.441).
8 Boll. Uff. 1996 N 1775.