Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine

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affermazioni di fanciulli vittime in tenera età e interrogati molti anni dopo i fatti, poiché rischiano di subire l’influsso dell’ambiente in cui vivono29.

Tenuto conto di questi elementi, l’effetto benefico dell’avvio di un procedimento penale sulla psiche della vittima, invocato dagli autori dell’iniziativa, appare piuttosto opinabile. Il rischio di una nuova vittimizzazione dolorosa e di un mancato riconoscimento da parte della collettività è dunque considerevole e rimette pure in dubbio la necessità di prolungare indefinitamente la durata del termine di prescrizione dell’azione penale.

4.2.4 Assenza di una distinzione tra autori adulti e autori minorenni

L’applicazione dell’articolo 11 della Costituzione federale (protezione dei fanciulli e degli adolescenti) deve certo rafforzare la protezione dei fanciulli vittime di reati, ma non permettere di far passare in secondo piano la sorte dei fanciulli autori di reati. I recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto minori dimostrano che si tratta di una problematica tutt’altro che marginale. Tuttavia l’iniziativa non riserva un trattamento più favorevole a un delinquente minore rispetto a un delinquente adulto né a livello di prescrizione dell’azione penale né a livello di pena.

Il diritto attuale invece è più duttile e non è dunque opportuno modificarlo in questa materia. Un minore che ha commesso atti sessuali con un fanciullo minore di 16 anni può essere perseguito fintantoché la vittima non ha compiuto 25 anni (art. 36 cpv. 2 DPMin). Inoltre la pena si prescrive in quattro anni, se si tratta di una privazione della libertà superiore a sei mesi e in due anni, se si tratta di un’altra pena (art. 37 DPMin). Questo regime è già sufficientemente severo nei confronti di autori minorenni e non è necessario riprendere la soluzione proposta dall’iniziativa. La soluzione attuale tiene già adeguatamente conto sia dell’interesse della vittima di poter sporgere una denuncia entro un termine sufficientemente lungo sia dell’interesse dell’autore di poter determinare il momento a partire dal quale non è più possibile perseguirlo per favorirne e facilitarne il reinserimento.

4.2.5 Utilità terapeutica opinabile

A sostegno dell’iniziativa viene sovente invocata l'utilità terapeutica della denuncia. Gli iniziativisti sostengono infatti che il procedimento penale è importante affinché la vittima ritrovi il suo equilibrio psichico. Questo argomento non è condiviso unanimemente da psichiatri e giuristi e in materia non sembra esservi una teoria predominante.

In occasione dei dibattimenti in seno alla CAG-CS sulla mozione della CAG-CN30, i differenti pedopsichiatri consultati hanno dato pareri discordanti sulla questione. L’avvio di un procedimento penale e, se del caso, il riconoscimento degli abusi e la condanna dell’autore, possono dunque a volte rivelarsi utili per il processo di ricostruzione interiore della vittima, ma anche totalmente controproducenti. Nella letteratura numerosi autori esprimono molte riserve in merito ai benefici che l’avvio di

29 Cfr. segnatamente DTF del 10 gennaio 2006 (6P.99/2005), consid. 4.1.2 e le decisioni menzionate.

30 Cfr. n. 3.4.1 supra.