Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine

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superare la vergogna d’aver subito atti di natura sessuale. Inoltre, i fanciulli sovente non sono in grado di individuare immediatamente il carattere abusivo di tali atti. Di conseguenza succede che la vittima è in grado di denunciare gli abusi soltanto anni, se non addirittura decenni, dopo averli subiti. Con la loro iniziativa gli autori auspicano dunque evitare che la vittima, che finalmente trova il coraggio necessario per la denuncia, non abbia più la possibilità di agire perché ormai è subentrata la prescrizione.

3. Alcune nozioni in merito alla prescrizione penale

3.1 Tipi di prescrizione penale

La prescrizione penale può assumere due forme : la prescrizione dell’azione penale e la prescrizione della pena. La prescrizione dell’azione penale mette fine al diritto di perseguire reati che non sono ancora stati giudicati, mentre la prescrizione della pena al diritto di far eseguire le condanne passate in giudicato.

3.2 Ragione d’essere della prescrizione penale

La prescrizione penale è un istituto conosciuto dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici. Essa trova essenzialmente la sua ragione d’essere nel diritto al perdono e all’oblio nonché nell’effetto riparatore del tempo.

Anche motivi d’opportunità depongono a favore dell’esistenza dei termini di prescrizione. Infatti più tempo passa tra la commissione del reato e il perseguimento dello stesso, più diventa difficile assumere le prove, ciò che aumenta notevolmente il rischio di errori giudiziari3.

Attualmente vi è un consenso ampiamente diffuso secondo il quale queste considerazioni non valgono per determinati reati e che quest’ultimi sono quindi imprescrittibili. Si tratta di reati : (1) che per la loro entità scuotono i fondamenti dell’umanità e (2) che sono commessi in un contesto nel quale il potere penale non può funzionare o perché gli organi statali non sono in grado di perseguire i reati a ragione di una loro impotenza effettiva o perché i reati sono stati commessi proprio con il loro sostegno4.

Nel diritto svizzero, l’articolo 101 CP (art. 75bisCP previgente) prevede l’imprescrittibilità (1) dei crimini contro l’umanità, (2) delle violazioni gravi delle convenzioni internazionali sulla protezione delle vittime della guerra e (3) degli atti terroristici qualificati. Il 17 agosto 2005, il DFGP inviò in consultazione un avamprogetto di legge federale sulle modifiche del Codice penale, del Codice penale militare nonché di altre leggi federali, in vista dell’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. I nuovi reati imprescrittibili definiti da questo avamprogetto sono il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e gli atti di terrorismo qualificato.

3 Franco Del Pero, La prescription pénale, Berna, 1993, pag. 39 segg.

4 Nadja Capus, Ewig still steht die Vergangenheit?, Berna, 2006, pag. 100 (traduzione non ufficiale).