Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
era in contrasto con i fondamenti della certezza del diritto e della parità di trattamento18.
In occasione della revisione della Parte generale del Codice penale, il legislatore ha dunque tentato di trovare una soluzione che tenesse conto dell’influsso di una pena o di una misura sul delinquente nel caso in cui fosse trascorso un certo periodo di tempo dal momento in cui è stato commesso il reato nonché del bisogno di protezione della collettività. Il risultato di queste riflessioni è sfociato nella legge penale minorile entrata in vigore il 1° gennaio 200719. I termini di prescrizione dell’azione penale sono stati fortemente ridotti e sono di cinque, tre o un anno a seconda della gravità del reato (art. 36 DPMin). Tuttavia in caso di atti sessuali su fanciulli, l’articolo 36 capoverso 2 DPMin prevede una disposizione analoga all’articolo 97 capoverso 2 CP, sopprimendo tuttavia dal suo campo d’applicazione i reati di cui agli articoli 187 e 188 CP20 e aggiungendovi l’articolo 112 CP21. L’articolo 21 lettera f DPMin completa il sistema con un regime di « quasi-prescrizione » che permette al giudice di prescindere da una punizione se dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben comportato e l’interesse del pubblico e della persona lesa all’attuazione del procedimento penale è esiguo.
Per quanto concerne la pena, essa si prescrive in quattro anni se è stata pronunciata una privazione della libertà superiore a sei mesi e in due anni, se è stata pronunciata un’altra pena. L’esecuzione di tutte le pene pronunciate conformemente alla DPMin cessa con il compimento del 25° anno d’età del condannato (art. 37 DPMin).
3.5 Diritto comparato
Nel suo messaggio del 10 maggio 200022 il Consiglio federale ha presentato una panoramica praticamente esaustiva dei disciplinamenti in vigore negli Stati europei nell’ambito della prescrizione penale in materia di reati sessuali commessi su minorenni. Ne emerse che per questo tipo di reati in quasi tutti i Paesi europei la prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima compie 18 anni. Al momento attuale soltanto il Portogallo, la Gran Bretagna e il Paese del Galles non prevedono disposizioni speciali in materia. Per gli ultimi due Paesi tale « assenza » di disciplinamento si spiega con il fatto che non conoscono la prescrizione ; un lungo periodo trascorso dalla commissione del reato può comunque costituire un motivo d’abbandono dei perseguimenti23.
18 FF 1999 II 1931 e seg.
19 Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (DPMin), RU 2006 3545.
20 Infatti il legislatore è partito dal principio che i rapporti sessuali tra minori capaci di discernimento e consenzienti non richiedono un regime di prescrizione particolare.
21 L’assenza dell’articolo 112 CP nell’enumerazione dell’articolo 97 capoverso 2 CP si giustifica con il fatto che per questo reato è prevista la pena detentiva a vita. L’azione penale si prescrive dunque in 30 anni (art. 97 CP), ossia in un periodo comunque superiore a quanto prevede l’articolo 97 capoverso 2 CP. Visto però che l’articolo 36 capoverso 1 DPMin prevede soltanto un termine di cinque anni se per il reato è comminata la pena detentiva a vita, la presenza dell’articolo 112 CP nell’enumerazione dell’articolo 36 capoverso 2 DPMin è indispensabile.
22 FF 2000 2609, 2625 seg.; cfr. pure Suter Stefania, Verjährungsrechtliche Problematik im Zusamennhang mit Art. 187 StGB, in: Strafrecht als Herausforderung, Zurigo 1999, pag. 359 segg.
23 Cfr. «Etude de législation comparée n°133, mars 2004, les infractions sexuelles commises sur les mineurs», disponibile sotto : www.senat.fr/lc/lc133/lc1330.html.