Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine
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soluzione è proporzionata e tiene debitamente conto dell’interesse della vittima a poter agire ancora per qualche anno dopo aver raggiunto la maggiore età e dell’interesse dell’autore a potersi reintegrare in seno alla società senza dover indefinitamente temere l’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti.
5.4 Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare
L’avamprogetto consiste in una modifica degli articoli 97 capoversi 2 e 4 CP e 55 capoversi 2 e 4 CPM per far decorrere il termine di prescrizione dell’azione penale a partire dal compimento del diciottesimo anno d’età della vittima in caso di reati secondo gli articoli da 111-113, 122, 182, 187-191 e 195 CP, nonché 115-117, 121, 153-157 CPM. Dal momento che la maggior parte di questi reati sono punibili con una pena detentiva di più di tre anni, soggiacciono a un termine di prescrizione di 15 anni (sette anni per gli art. 188 CP e 157 CPM, 30 anni per gli art. 112 CP e 116 CPM). La vittima potrà conseguentemente decidere sull'opportunità o no di sporgere una denuncia penale fino al giorno in cui compie 33 anni (25 anni per gli art. 188 CP e 157 CPM, 48 per gli art. 112 CP e 116 CPM).
5.5 Disposizioni transitorie
In deroga all’articolo 389 CP, che prevede l’applicazione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione agli autori di atti commessi o giudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto soltanto se più favorevoli all’autore, l’avamprogetto prevede che, nel caso dei reati previsti al capoverso 2 e commessi prima della data di entrata in vigore della modifica, l’azione penale (se non è già prescritta in tale data) si prescrive secondo i capoversi 1-3.
Occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che i termini di prescrizione sono già stati modificati più volte38. Occorre in tal senso effettuare un calcolo diverso a seconda della data di commissione del reato: prima del 1° ottobre 1992, tra il 1° ottobre 1992 e il 31 agosto 1997, tra il 1° settembre 1997 e il 30 settembre 2002 o tra il 1° ottobre 2002 e l’entrata in vigore del progetto di modifica.
6. Conseguenze finanziarie
6.1 Per la Confederazione
Al momento attuale il presente rapporto non comporta conseguenze – né finanziarie né sul piano del personale – per la Confederazione.
6.2 Per i Cantoni
L’estensione del termine di prescrizione potrebbe causare un aumento del numero dei perseguimenti penali, ciò che genererebbe lavoro in sovrappiù per le autorità cantonali competenti. Al momento non è possibile stimare l’entità delle eventuali spese supplementari.
38 Cfr. n. 3.4.1 supra.