Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 19 pagine

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consecutivi di servizio. Questa estensione della protezione dell’assicurazione militare è una conseguenza della riorganizzazione del ciclo dei servizi attuata con Esercito XXI. Infine, essendo coperti dall’assicurazione militare solo per il rischio di infortunio (vedi art. 4 cpv. 1ter sotto) e non disponendo di un'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF, gli assicurati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera l devono poter beneficiare delle stesse condizioni della LAINF. Al capoverso 5, al Consiglio federale è attribuita la competenza di estendere la copertura dell’assicurazione militare analogamente a quanto previsto per l'assicurazione contro gli infortuni all'articolo 3 capoversi 2 e 3 LAINF. Nella pratica, questa possibilità non sarà molto utilizzata dato che la maggior parte degli interessati si dedica all'istruzione nell’ambito dell’esercito o della protezione civile per tutta la vita. Ciononostante, l’introduzione di questa disposizione si giustifica per tener conto della tendenza a una maggior mobilità professionale.

Art. 4 cpv. 1bis (nuovo)

Il capoverso 1bis limita la responsabilità dell’assicurazione militare nei confronti degli assicurati a titolo professionale, definiti all'articolo 2 capoverso 1 lettera l LAM. Queste persone sono coperte dall’assicurazione militare durante l’attività professionale solo per gli infortuni. Per equipararle agli assicurati ai sensi della LAINF, è stato necessario aggiungere le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio e le malattie professionali.

Da notare che, quando prestano servizio con la loro unità d’incorporazione, gli assicurati a titolo professionale sono coperti dall’assicurazione militare contro i rischi di infortunio e malattia gratuitamente, come gli altri militari.

Art. 8

L’elenco delle prestazioni dell’assicurazione militare è ridotto per via delle prestazioni soppresse con la presente revisione. È inoltre adeguato formalmente alla nuova terminologia utilizzata.

Art. 9 cpv. 2

Nell’assicurazione militare, l'obbligo di pagare interessi di mora è fortemente limitato: l'assicurazione versa interessi di mora solo in casi eccezionali (comportamento dilatorio o illecito dell’assicurazione). Tutte le altre assicurazioni sociali hanno invece l'obbligo di pagare interessi di mora sulle loro prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, indipendentemente dal debito (art. 26 cpv. 2 LPGA), come previsto dalle norme del diritto amministrativo in generale. Materialmente, la deroga non si giustifica praticamente più al giorno d’oggi. Sopprimendo l’eccezione, che è stata criticata nella dottrina, i beneficiari dell’assicurazione militare saranno equiparati agli altri assicurati. Le conseguenze finanziarie di questa armonizzazione sono minime dal momento che in caso di ritardo nel pagamento delle prestazioni possono essere versati degli anticipi. I costi supplementari sono stimati a 20 000- 30 000 franchi all’anno.

Art. 10 cpv. 2

Le prestazioni concesse dall’assicuratore sociale non sono cedibili. Eccezionalmente, le prestazioni concesse retroattivamente possono tuttavia essere cedute a un istituto di assistenza sociale (art. 22 LPGA). Questa regolamentazione si è rivelata utile. La disposizione della LAM che esclude la cessione è pertanto superflua. Si tratta di casi molto rari.

Art. 12

Le prestazioni in contanti possono essere versate a terzi se il beneficiario non le utilizza per il proprio mantenimento o per quello delle persone a suo carico oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a tal fine e lui stesso o le persone a suo carico dipendono quindi dall’assistenza pubblica o privata (art. 20 LPGA). Questa regolamentazione garantisce in modo sufficiente l’utilizzazione conforme allo scopo delle prestazioni in contanti. Una regolamentazione separata, che imponga la condizione di dipendere dall’assistenza sociale (art. 12 LAM), non è necessaria. La modifica non ha nessuna incidenza finanziaria sull’assicurazione militare.

Art. 13