Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 19 pagine

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Durante i congedi o le interruzioni del servizio, non vi è alcun motivo per cui gli assicurati ricevano dall’assicurazione militare più prestazioni, come le spese funerarie, che se fossero assicurati ai sensi della LAINF.

Art. 61

Se i genitori o il coniuge hanno sostenuto spese rilevanti per la formazione professionale dell’assicurato e questi è morto entro tre anni dal termine della formazione, l'articolo 61 LAM prevede la possibilità di concedere loro un contributo adeguato. I casi sono rari, ma le prestazioni versate sono importanti. Le spese annue sono dell’ordine di 42 000 franchi (media degli ultimi dieci anni). A causa dell’evoluzione delle assicurazioni sociali e del sistema assistenziale (borse, indennità, aiuti), lo scopo di questo articolo è diventato obsoleto.

Art. 63 cpv. 2

La terminologia di questo articolo è stata adeguata in funzione dell'articolo 2.

Art. 66

L'articolo 66 stila l’elenco delle prestazioni che possono essere sottoposte a riduzione. Sono stati introdotti modifiche terminologiche o cambiamenti nei rimandi agli articoli della legge. È soppressa la riduzione del diritto al trattamento in caso di lesioni dentarie, essendo difficilmente compatibile con le norme di coordinamento, segnatamente con l'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 66a (nuovo)

Non essendo più coperti dall’assicurazione militare per il rischio di malattia, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1bis, gli assicurati a titolo professionale, comprendenti essenzialmente i militari professionisti, non devono più versare all’assicurazione militare il premio relativo a tale rischio. Siccome saranno assoggettati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), dovranno versare alla cassa malati scelta il premio corrispondente, come il resto della popolazione svizzera.

In cambio, restano assicurati presso l’assicurazione militare per il rischio di infortunio. Dovranno quindi continuare a pagare come finora il premio per gli infortuni non professionali. L’importo di tale premio è identico a quello versato da tutti i dipendenti della Confederazione assicurati presso la SUVA e va versato anche quando l’assicurato a titolo professionale esercita la sua attività professionale all’estero.

Art. 81 cpv. 2

Questo articolo è adeguato a livello terminologico.

Art. 82b

A differenza della maggior parte delle assicurazioni sociali, la LAM non contiene disposizioni in materia di vigilanza. Ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 LPGA, il Consiglio federale è incaricato di esercitare la vigilanza sull’attuazione delle assicurazioni sociali. Data l’organizzazione attuale dell’Amministrazione federale, nell’ambito dell’assicurazione militare tale compito spetta all’Ufficio federale della sanità pubblica e al Controllo federale delle finanze.

Il nuovo articolo 82b concretizza le modalità di vigilanza da parte degli uffici federali competenti. Siccome il finanziamento dell’assicurazione militare è di competenza esclusiva della Confederazione, è normale che quest’ultima, tramite gli uffici designati, disponga di un ampio potere di vigilanza. Per questo motivo, la norma s’ispira all’assicurazione contro le malattie, settore a cui la Confederazione partecipa finanziariamente. Non sono tuttavia riprese le misure coercitive dell’articolo 21 capoverso 5 LAMal: ai sensi dell’articolo 81 capoverso 2 LAM, il Consiglio federale ha infatti già la facoltà di ritirare la gestione dell’assicurazione militare alla SUVA. Le misure coercitive previste all’articolo 76 capoverso 2 LPGA sono pertanto sufficienti.

Art. 83 cpv. 4

L’assicurazione militare può ridurre le sue prestazioni nella misura in cui sostiene delle spese supplementari se l’assicurato trascura intenzionalmente il suo obbligo di notificazione. Tale obbligo è definito sia ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 83 che all'articolo 31 LPGA. L’assicurato è tenuto a notificare qualsiasi affezione connessa con il servizio al medico, al dentista o al chiropratico nonché