Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 19 pagine

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progetti Esercito XXI e Protezione civile XXI, attuati a partire dal 2004. Le grandi categorie di servizi o attività assicurati restano tuttavia invariate e figurano ora in testa al capoverso 1 (lett. a - e): si tratta del servizio militare, del servizio di protezione civile, del servizio civile, della partecipazione alla promozione della pace, al rafforzamento dei diritti dell’uomo e all’aiuto umanitario nonché degli impegni del Corpo svizzero di aiuto umanitario.

Alla lettera f sono poi raggruppate tutte le attività svolte al di fuori del servizio vero e proprio o delle azioni e degli impegni assicurati, ma strettamente correlate a essi e quindi coperte dall’assicurazione militare (n. 1 - 10). Rispetto al diritto in vigore, al numero 10 è stato necessario aggiungere il proscioglimento dagli obblighi militari, non essendo un servizio e non potendo quindi essere imputato alla durata degli obblighi militari. Il militare non riceve neanche il soldo e non ha diritto a indennità per perdita di guadagno, ma riceve un ordine di marcia dal Cantone. La copertura dell’assicurazione militare comprende non solo la consegna dell’equipaggiamento personale nell'arsenale, ma anche l'eventuale successiva cerimonia organizzata dal Cantone.

Le persone di cui alle lettere g - j corrispondono a quelle menzionate attualmente alle lettere i, k, h e g numero 4. Se del caso, sono state introdotte modifiche di carattere formale.

Infine, alla lettera l sono raggruppati gli assicurati a titolo professionale menzionati all’attuale lettera b. Dall'entrata in vigore del programma Esercito XXI, questa categoria ha subito varie modifiche.

Il corpo degli istruttori dell'esercito non esiste più in quanto tale. Le persone che lo componevano figurano al numero 1, ma con la nuova denominazione: militari di professione. Al numero 2 figurano i militari a contratto temporaneo, che finora erano menzionati solo nell'ordinanza. Non vi è quindi nessun cambiamento quanto al personale militare assicurato.

Il corpo della guardia delle fortificazioni e la Squadra di vigilanza sono stati sciolti. Le persone che ne facevano parte sono considerate militari di professione e saranno assicurate in virtù del numero 1. I dipendenti civili della categoria degli assicurati a titolo professionale, menzionati agli attuali numeri 4 e 6, sono trasferiti senza modifiche ai numeri 3-5: si tratta dei controllori di armi, dei capi o custodi delle piazze di tiro nonché degli infermieri militari. Infine, gli istruttori della protezione civile al servizio della Confederazione menzionati all’attuale numero 7 figurano al numero 6.

In totale, la categoria degli assicurati a titolo professionale, di cui alla nuova lettera l, comprende 3902 persone (2008). Il loro numero non aumenta in seguito alla presente revisione.

Rispetto al diritto in vigore non saranno più assicurate dall’assicurazione militare e non figureranno più nella legge le seguenti persone:

- gli agenti della Confederazione distaccati presso una truppa o un’organizzazione della protezione civile, attuale lettera c. Il loro inserimento era stato messo in dubbio già al momento dell'elaborazione della legge, vista l’assenza di casi concreti. Più di quindici anni dopo, non è stato annunciato all’assicurazione militare nessun caso appartenente a questa categoria di assicurati. Bisogna dedurne che si tratta di un’eventualità inesistente e di conseguenza la copertura assicurativa non è necessaria;

- il personale istruttore o ausiliario che partecipa a corsi ed esercizi di difesa generale organizzati dalla Confederazione. Eventi del genere non esistono più nell'organizzazione attuale dell'esercito. Sono tuttavia ripresi parzialmente nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza, motivo per cui è stata inserita la lettera k.

Art. 3

La durata dei rapporti di assicurazione, definita all’attuale articolo 3, subisce delle lievi modifiche. Al capoverso 1 è soppresso il riferimento agli assicurati che beneficiano dell'assicurazione di base facoltativa di cui all’attuale articolo 2: l’articolo assume quindi un altro tenore.

Attualmente, ai sensi del capoverso 2 in caso d'infortunio gli assicurati che chiedono un congedo durante il servizio per esercitare un’attività lucrativa e sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni professionali sono coperti dall’assicurazione contro gli infortuni e non dall’assicurazione militare. In futuro ciò si applicherà anche agli assicurati che hanno stipulato un’assicurazione facoltativa presso l'assicurazione contro gli infortuni conformemente all'articolo 4 LAINF.

Il capoverso 4 attribuisce al Consiglio federale la competenza di estendere la protezione assicurativa per il periodo tra due servizi che si succedono a qualche giorno di distanza. Durante questo intervallo, l’assicurato può infatti non essere coperto da un’assicurazione contro gli infortuni ed essere costretto a versare nuovamente i premi dell'assicurazione contro le malattie, sospesi se compie più di 60 giorni