Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 19 pagine

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Art. 52 e 52a

Se una persona assicurata muore in seguito a un’affezione assicurata, il coniuge superstite ha diritto a una rendita (rendita per coniugi; art. 51 cpv. 1 LAM). Quest’ultima sarà versata a vita (art. 52 cpv. 1 LAM). Le vedove e i vedovi sono equiparati.

Le rendite per il coniuge superstite si allineano a quelle dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’AVS e della previdenza professionale. Il diritto è tuttavia soggetto a condizioni speciali quali l’esistenza o il mantenimento di figli oppure l’età della persona superstite. La limitazione è giustificata dal fatto che le persone vedove giovani senza figli hanno la possibilità di guadagnarsi da vivere. Queste condizioni speciali, sostanzialmente analoghe, non sono tuttavia descritte uniformemente nelle leggi concernenti le assicurazioni sociali. Inoltre, l’assicurazione contro gli infortuni e l'AVS trattano diversamente le vedove e i vedovi.

Se le condizioni che danno diritto a una rendita per coniugi superstiti non sono soddisfatte, l’assicurazione contro gli infortuni e la previdenza professionale concedono un’indennità unica in capitale quale aiuto transitorio. Vi hanno diritto sia i vedovi che le vedove nella previdenza professionale e unicamente le vedove nell’assicurazione contro gli infortuni. Il diritto a una rendita per coniugi superstiti si estingue in caso di nuove nozze o decesso. Nell’AVS, il diritto si estingue inoltre quando il figlio compie 18 anni. Una regolamentazione analoga è prevista nella revisione della LAINF, ma la rendita è dovuta fino a che il figlio compie 25 anni, se è ancora in formazione. In vista di un’armonizzazione, si propone di disciplinare le condizioni che danno diritto a una rendita per superstiti in modo analogo all’assicurazione contro gli infortuni. Se non sussiste alcun diritto alla rendita, è versata un’indennità in capitale. La parità tra vedove e vedovi va mantenuta.

Art. 54 cpv. 1 (riguarda unicamente i testi in francese e in italiano)

Nelle versioni in francese e in italiano della legge, l'espressione «altre prestazioni previdenziali ordinarie» è sostituita da «altre prestazioni previdenziali», più conforme alla volontà del legislatore. La versione in tedesco è invece corretta.

Art. 55

I motivi economici e giuridici che giustificano questa rendita per i genitori, raramente versata, concessa a titolo sussidiario e in caso di bisogno, non sono più giustificati. La motivazione di diritto civile determinante a suo tempo, e cioè l’obbligo di mantenimento ai sensi del diritto della famiglia di cui all’articolo 328 CC perde di senso di fronte alle regolamentazioni cantonali differenti per quanto riguarda l’obbligo per i figli di mantenere i genitori. Oggi esistono inoltre delle reti di assistenza sussidiarie. Negli ultimi anni non è stata concessa nessuna nuova rendita. Il potenziale di risparmio è esiguo.

Art. 56 cpv. 1

In caso di concorso di più rendite per superstiti, la LAM prevede che le rendite siano ridotte proporzionalmente fino al 100 per cento del guadagno assicurato del defunto. Si applicano limiti di sovraindennità più bassi nell’AVS (art. 41 LAVS), nell’AI (art. 38bis LAI) e soprattutto nell’assicurazione contro gli infortuni (art. 31 cpv. 3 LAINF). Un adeguamento nell’assicurazione militare è pertanto giustificato.

Art. 58

L'articolo 50 LPGA definisce le condizioni della transazione. L'articolo 58 LAM, molto simile, non ha alcuna utilità pratica e può tranquillamente essere soppresso.

Art. 59 cpv. 2

Visto che la «rendita» per menomazione dell’integrità è sostituita dalla «indennità» per menomazione dell’integrità, questo capoverso è modificato per tener conto della nuova terminologia.

Art. 60 cpv. 1bis (nuovo)