Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 19 pagine
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qualsiasi cambiamento delle circostanze con delle implicazioni sulla concessione della prestazione dell’assicurazione militare. Le altre leggi concernenti le assicurazioni sociali non prevedono che l’assicurato debba essere venuto intenzionalmente meno all’obbligo di notificazione. Per armonizzare il diritto dell’assicurazione militare con le altre assicurazioni sociali su questo punto, si propone di sopprimere il termine intenzionale.
Art. 93
Dal 2003, la procedura è disciplinata dalla legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). L’assicurazione militare contiene una precisazione concernente la scelta del perito. Se non è raggiunto un accordo tra l’assicurazione militare e il richiedente o i suoi congiunti, l’assicurazione militare deve emanare una decisione incidentale, impugnabile. La regola è ammessa sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Se il legislatore ha ritenuto utile introdurre tale precisazione nella legge sull’assicurazione militare, non si capisce il motivo per cui non l’abbia fatto nelle altre assicurazioni sociali, anch’esse sottoposte alla LPGA. Per questo motivo, il contenuto dell'articolo 93 LAM è inserito all'articolo 44 LPGA.
Art. 105
Nell’assicurazione militare, gli assicurati domiciliati all’estero dispongono di un foro di ricorso supplementare. Hanno la possibilità di scegliere, mediante convenzione tra le parti, qualsiasi tribunale cantonale. L'articolo 58 capoverso 2 LPGA designa già il foro competente per gli assicurati domiciliati all’estero: si tratta di quello del Cantone dell’ultimo domicilio in Svizzera o in cui il loro ultimo datore di lavoro svizzero aveva domicilio oppure, se non è possibile determinare alcuno di questi domicili, del tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo esecutivo. Nell’ambito dell’assicurazione militare sono applicabili le norme concernenti il foro della LPGA. Il foro supplementare di cui all'articolo 105 LAM non esiste in nessun’altra assicurazione sociale. In quindici anni, l'applicazione dell'articolo 105 LAM è stata richiesta una sola volta. In tale occasione, ci si è resi conto che questa possibilità poteva suscitare dei problemi, segnatamente quando le parti non riescono ad accordarsi sulla scelta del foro. Considerata l’assenza di bisogno di una norma del genere e per evitare inutili discussioni, questo articolo è soppresso. Il diritto dell’assicurazione militare sarà così armonizzato con le norme della LPGA in materia.
Disposizioni transitorie
Il passaggio di assicurati da un’assicurazione causale come l’assicurazione militare a un’assicurazione finale come l'assicurazione contro le malattie richiede delle disposizioni transitorie. Per gli assicurati a titolo professionale, in un certo senso l’assicurazione militare è responsabile delle malattie manifestatesi prima della presente modifica. Ai sensi dell’articolo 6 della legge, che si rifà direttamente alla nozione di responsabilità, l’assicurazione militare si assume i postumi tardivi e le ricadute dei danni alla salute. Sono invece escluse le recidive, conformemente alla giurisprudenza. Questi postumi tardivi e ricadute possono verificarsi quando gli assicurati a titolo professionale sono già coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal. In tal caso, secondo il capoverso 1, l’assicurazione militare risponde di tali eventi anche se gli assicurati non sono più assicurati presso l’assicurazione militare e non sono più tenuti a versare a questa assicurazione dei premi per la parte relativa al rischio di malattia. Questo modo di procedere è conforme alla prassi adottata finora dall’assicurazione militare, segnatamente in seguito alla soppressione della copertura per i partecipanti a Gioventù + Sport nel 1994, per gli agenti in uniforme del Deposito federale dei cavalli dell'esercito nel 1997 e per numerose guardie delle fortificazioni nel 2004.
Se le malattie assicurate danno diritto al versamento di prestazioni in denaro dopo l'entrata in vigore della modifica della legge, tali prestazioni saranno stabilite in base al nuovo diritto.
Il capoverso 2 intende garantire alla totalità degli assicurati dell’assicurazione militare che le prestazioni in denaro concesse loro prima dell'entrata in vigore della presente revisione continueranno a essere versate, fatte tuttavia salve le abituali norme in materia di revisione. Le rendite per superstiti concesse ai genitori, le rendite d’invalidità inferiori al 10 per cento e le rendite per menomazione dell’integrità continueranno quindi a essere versate dopo la modifica.