Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Se l’assicurato subisce una misura o una pena detentiva, il pagamento delle prestazioni per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso, eccettuate le prestazioni destinate al mantenimento dei congiunti (art. 21 cpv. 5 LPGA).

In caso di bisogno, la LAM prevede inoltre il loro versamento ai congiunti. Le conseguenze di questa disposizione sono contestate nella dottrina. La disposizione potestativa della LPGA permette di tener conto delle situazioni concrete, in particolare di eventuali obblighi di mantenimento. Inoltre, la possibilità di ridurre le prestazioni a favore dei congiunti è limitata (art. 21 cpv. 3 LPGA). È quindi giustificato stralciare la disposizione particolare dell’assicurazione militare, mai applicata finora. Questa modifica non ha nessuna incidenza finanziaria sull’assicurazione militare.

Art. 15

Durante i congedi o le interruzioni del servizio, non vi è alcun motivo per cui gli assicurati ricevano dall’assicurazione militare più prestazioni che se fossero assicurati ai sensi della LAMal. Saranno comunque avvantaggiati per il fatto di non dover pagare nessuna franchigia o partecipazione ai costi.

Art. 28 cpv. 4 seconda frase, 4bis (nuovo), 7 e 8 (nuovo)

Il capoverso 4 è adeguato a livello terminologico. Il capoverso 4bis si riferisce all’importo massimo del guadagno assicurato ai sensi della LAINF. In caso d'infortunio durante un congedo o un’interruzione del servizio, non vi è infatti alcun motivo di versare un’indennità più elevata rispetto al lavoratore assicurato ai sensi della LAINF. Al capoverso 7 è ripresa una regolamentazione analoga a quella dell’articolo 15 capoverso 3 LAINF e dell’articolo 23 capoverso 6 OAINF. Attualmente, tutte le persone maggiorenni in formazione hanno diritto a un’indennità giornaliera calcolata in base al 20 per cento del guadagno massimo assicurato. Nel 1994, dopo l’abbassamento a 18 anni della maggiore età civile, l’assicurazione contro gli infortuni ha proceduto alla modifica corrispondente all’articolo 23 capoverso 6 OAINF, ma non l’assicurazione militare.

Art. 30 seconda frase

Questo articolo è adeguato a livello terminologico.

Art. 32 cpv. 3 prima frase

Da anni, le indennità supplementari previste solo per gli indipendenti si sono rivelate indispensabili visti la cerchia delle persone assicurate e lo scopo dell’assicurazione militare. Hanno contribuito segnatamente a evitare ulteriori costi di varia entità, ad esempio in caso di cessazione dell’attività. Attualmente, ai sensi dell’articolo 32 LAM l’importo massimo versato per i due tipi di prestazione, e cioè le spese d’esercizio correnti fisse (cpv. 1) e gli importi per il mantenimento dell’azienda (cpv. 2), non deve superare il doppio dell’importo del reddito annuo massimo assicurato. Un’indennità massima per questo gruppo di persone è giustificata dal fatto che si tratta di due prestazioni differenti e il diritto a ciascuna di tali prestazioni non raggiunge quasi mai il massimo. I risparmi possono andare fino a 141 672 franchi. Rispetto a quanto versa l'assicurazione invalidità nelle stesse circostanze, il nuovo indennizzo dell’assicurazione militare resta più elevato.

Art. 38 cpv. 3 (nuovo)

La proposta di fissare nella legge l’importo massimo dell’aiuto in capitale facendo riferimento all’importo massimo del guadagno annuo assicurato corrisponde alla prassi attuale dell’assicurazione militare, che negli ultimi anni si è rivelata efficace. La menzione nella legge s’impone poiché per esperienza si sa che questo settore è spesso oggetto di domande di aiuto in capitale elevate.

Art. 40 cpv. 2bis (nuovo), 3 seconda frase e 4 (nuovo)

Attualmente, le rendite dell’assicurazione militare sono dovute anche se l'invalidità è inferiore al 10 per cento, a condizione che sia dimostrabile. Tutte le assicurazioni sociali interessate dalla valutazione dell'invalidità hanno un limite inferiore più elevato di quello dell’assicurazione militare. L'assicurazione contro gli infortuni versa una rendita solo se l’invalidità raggiunge almeno il 10 per cento. La legge sull'assicurazione contro gli infortuni è stata modificata in tal senso nel 2001 allo scopo di contrastare una svolta della giurisprudenza del vecchio Tribunale federale delle assicurazioni, che rompendo con la sua pratica precedente, aveva obbligato un assicuratore a versare una rendita a un tasso inferiore al 10 per cento. Gli argomenti che portano all'introduzione di un limite del 10 per cento nel diritto alla