Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 19 pagine
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2. Assicurati a titolo professionale
Nella cerchia delle persone assicurate figura attualmente la categoria particolare degli assicurati a titolo professionale (attuale art. 1a cpv. 1 lett. b LAM), costituita da persone incaricate, nell’ambito della loro professione, di inquadrare o istruire i militi dell'esercito o della protezione civile. Queste 3900 persone (stato 2008) sono coperte dall’assicurazione militare durante l’intera durata della loro attività professionale al servizio dell'esercito o della protezione civile, oltre al periodo durante il quale prestano servizio con la loro unità d’incorporazione. In media, nel 2007 il 37,5 per cento di loro ha svolto un servizio obbligatorio di durata limitata.
Occorre sottolineare che la protezione di queste persone non scaturisce dalla Costituzione, che prevede l’assunzione degli infortuni e delle malattie solo per i militi. L'estensione della copertura dell’assicurazione militare a queste persone è una deroga nel sistema universale della copertura dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Gli assicurati a titolo professionale costituiscono infatti una delle poche categorie professionali non contemplate dalla legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).
a. Copertura delle malattie
Gli assicurati a titolo professionale beneficiano dell’assunzione, senza franchigia né aliquota percentuale, delle cure mediche, prestazione analoga a quella prevista dalla LAMal, come pure della copertura della perdita di guadagno attribuibile alla malattia e del diritto alla rendita per menomazione dell’integrità. Beneficiano inoltre di altre prestazioni più generose rispetto all'assicurazione contro le malattie. La copertura delle spese di trasporto, ad esempio, è illimitata, nella misura in cui siano necessarie. Nell'assicurazione contro le malattie, tali spese sono invece limitate a 500 franchi per anno civile e sono assunte solo nella misura del 50 per cento del totale. Inoltre, l’indennizzo della perdita di guadagno per gli assicurati a titolo professionale si traduce anche nel versamento di una rendita ai superstiti se il defunto è deceduto per le conseguenze di una malattia coperta dall’assicurazione militare. Questa copertura è garantita indipendentemente dal tasso di attività dell’assicurato a titolo professionale e non è effettuata nessuna distinzione tra i rischi professionali e i rischi non professionali.
Dal 2006, questa categoria di assicurati paga all’assicurazione militare un contributo, chiamato premio, che per il rischio legato alla malattia corrisponde al 90 per cento circa del premio medio versato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal. Nel 2009 è di 271 franchi al mese. Sono previste riduzioni del premio per gli assicurati in condizioni economiche modeste. I premi non coprono i costi dell’assicurazione militare per questa categoria. Oltre alle prestazioni in natura, infatti, le prestazioni dell’assicurazione militare comprendono prestazioni in contanti non previste dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal.
Questa copertura dell’assicurazione militare generosa per gli assicurati a titolo professionale si spiega soprattutto con motivi storici, ma dopo l’entrata in vigore della LAMal non è più giustificata. La legittimità della copertura da parte dell’assicurazione militare è infatti stata rimessa in causa a più riprese.
L'attività professionale degli assicurati a titolo professionale non presenta dei rischi di malattia eccezionali. Ma se l’assicurazione militare non assicurerà più questa categoria in futuro, il loro datore di lavoro, in questo caso il DDPS, dovrà assumersi la continuazione del versamento del salario nella misura del 100 per cento il primo anno e del 90 per cento il secondo o anche il terzo anno, conformemente alla legge sul personale della Confederazione. Il DDPS non riceverà più dall’assicurazione militare l’80 per cento del salario assicurato, fino a 141 672 franchi (stato 2009). La soppressione dell’assunzione da parte dell’assicurazione militare del rischio di malattia per gli assicurati a titolo professionale comporterà quindi un onere finanziario supplementare per il DDPS. Questo onere sarà simile a quello che il dipartimento deve sostenere per gli altri dipendenti. Gli