Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 19 pagine

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rendita dell’assicurazione militare sono quindi gli stessi di quelli avanzati all’epoca per l'assicurazione contro gli infortuni. La stima dei redditi da paragonare non ha assolutamente carattere scientifico: non è quindi possibile giungere a una valutazione precisa del tasso d'invalidità, specialmente quando l'invalidità è minima. Oltre all'importanza sproporzionata del lavoro amministrativo che provoca, il versamento di rendite basate su tassi d'invalidità molto deboli non è tale da incitare l’assicurato a compensare da solo lievi perdite di guadagno. Il nuovo tasso, di cui al capoverso 2bis, permette di aumentare la convergenza tra due assicurazioni sociali. I risparmi risultanti sono tuttavia minimi: circa 10 000 franchi all’anno. Il capoverso 3 è adeguato a livello terminologico. Al capoverso 4, quando l'infortunio si verifica durante un congedo o un’interruzione del servizio l’importo massimo del guadagno assicurato è determinato conformemente all'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 42

Per gli assicurati che beneficiano di una rendita d'invalidità parziale, l'attuale articolo 42 indica come compensare l'incapacità lavorativa supplementare provocata dalla ripresa delle cure mediche. La rendita è aumentata o sostituita da un’indennità giornaliera. Questa seconda opzione risponde alle esigenze legate alla revisione delle rendite di cui all'articolo 17 LPGA. Secondo la prassi dell’assicurazione militare, in circostanze simili quest’ultima continua a pagare la rendita in corso e versa inoltre un’indennità giornaliera per la durata dell'incapacità lavorativa supplementare. Questa prassi è pienamente giustificata, oltre a essere analoga a quella prevista all'articolo 21 capoverso 3 LAINF. Il nuovo articolo 42 rispecchia più chiaramente tale modo di procedere, rispettando così meglio la regolamentazione che scaturisce dalla revisione delle rendite ai sensi della LPGA.

Art. 46 cpv. 1 e 2 prima frase

L'attuale articolo 46 capoverso 1 permette all’assicurazione militare di riscattare d'ufficio e in qualsiasi momento, al suo valore attuale, le rendite che non superano il 10 per cento. Questa disposizione diventa inutile per via del nuovo capoverso 2bis dell'articolo 40, che sopprime il diritto alle rendite d'invalidità di un tasso inferiore al 10 per cento. Se la rendita è del 10 per cento e oltre, potrà essere riscattata al suo valore attuale solo su richiesta dell’assicurato e alle condizioni previste in questo capoverso. Anche la prima frase del capoverso 2 è ritoccata di conseguenza.

Art. 48

L’indennità per menomazione dell’integrità è ora disciplinata in un unico articolo. Il capoverso 1 ha lo stesso tenore dell'articolo 24 capoverso 1 LAINF, che tratta lo stesso soggetto. Ciononostante, siccome l’assicurazione militare copre i danni alla salute sia legati a un infortunio che legati a una malattia, l'indennità per menomazione dell’integrità è dovuta in seguito a entrambi questi eventi, a condizione che il danno sia ritenuto importante e durevole.

Il capoverso 2 riprende l'attuale capoverso 2 dell'articolo 48. È modificato unicamente il nome della prestazione. La formulazione evidenzia meglio il carattere indipendente del diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità.

Il capoverso 3 indica che la prestazione per menomazione dell’integrità è versata sotto forma di capitale. Per il calcolo della prestazione, si rimanda alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni. Le tabelle di questa assicurazione che tengono conto della gravità dei danni saranno così applicabili anche ai casi dell’assicurazione militare. Alla stessa stregua, l’importo massimo dell'indennità previsto dall’assicurazione contro gli infortuni sarà applicabile anche all’assicurazione militare. Al Consiglio federale è delegata la competenza di completare l’elenco dei danni nel caso delle malattie, dato che l'assicurazione contro gli infortuni indennizza solo un numero limitato di malattie.

Art. 49 e 50

Visto che il nuovo articolo 48 disciplina la materia integralmente, gli articoli 49 e 50 diventano superflui e devono essere abrogati.

Art. 51 cpv. 1 e 2 seconda frase

Siccome il progetto prevede la soppressione della rendita per i genitori (vedi art. 55 sotto), è soppressa anche la menzione dei genitori come beneficiari all'articolo 51 capoverso 1 della legge. Il capoverso 2 è adeguato a livello terminologico.