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Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 16 pagine

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Misure di sorveglianza

pubblico ministero può disporre, anche all'insaputa della persona sorvegliata, l'installazione in un sistema informatico di programmi informatici che permettano di intercettare e leggere i dati. Nell'ordine di sorveglianza il pubblico ministero indica il tipo di dati che desidera ottenere.

2L'ordine di sorveglianza sottostà all'autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 270terImpiego di dispositivi di localizzazione (nuovo)

1Il pubblico ministero può disporre l'impiego da parte della polizia di dispositivi volti a individuare i dati d’identificazione specifici degli apparecchi di telefonia mobile e a localizzare tali apparecchi. I dispositivi utilizzati devono prima essere stati debitamente autorizzati.

2L'ordine di sorveglianza sottostà all'autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 271 cpv. 1 e 2

1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170-173, è escluso l'accesso diretto da parte delle autorità di perseguimento penale alle informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza. Le informazioni estranee all’oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza vengono filtrate sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l'autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale.

2La cernita non ha luogo se:

a. sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale;

b. ragioni particolari lo esigono.

Art. 273 cpv. 3

3Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere richieste con effetto retroattivo fino a dodici mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

Art. 274 cpv. 4 lett. c e d (nuove)

4L'autorizzazione indica espressamente:

c. se è ammessa l'installazione di programmi informatici in un sistema informatico per intercettare e leggere i dati criptati;

d. se è ammesso l’impiego da parte della polizia di dispositivi volti a individuare i dati d’identificazione specifici degli apparecchi di telefonia mobile e a localizzare tali apparecchi.