Progetto

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Misure di sorveglianza

Internet con clienti che non hanno sottoscritto un abbonamento le informazioni di cui al capoverso 1 relative a tale rapporto10.

3Se un reato è commesso mediante Internet, i soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge forniscono al Servizio qualsiasi indicazione che consenta di identificarne l'autore.

4Il Consiglio federale disciplina la forma delle richieste e la loro conservazione. Può consentire alle autorità di cui all'articolo 14 di accedere a elenchi non pubblici. Può inoltre permettere al Servizio di accedere a tali dati mediante consultazione online. Può prevedere che la comunicazione dei dati sia gratuita e abbia luogo 24 ore su 24.

Art. 21 Obblighi connessi all'esecuzione della sorveglianza

1I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge forniscono al Servizio, su sua richiesta, le comunicazioni della persona sorvegliata, i dati che permettono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione. È fatto salvo l'articolo 16 lettera d. Forniscono parimenti le informazioni necessarie per attuare la sorveglianza.

2I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge trasmettono nel più breve tempo possibile i dati che permettono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione, nonché, laddove possibile in tempo reale, le comunicazioni della persona sorvegliata. Eliminano le codificazioni da loro introdotte.

3I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge trasmettono al Servizio tutto il flusso di dati relativo alla persona sorvegliata. Tuttavia, su richiesta del Servizio, trasmettono soltanto il tipo o i tipi designati di dati del flusso in questione.

4I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge prestano al Servizio l'aiuto necessario per attuare qualsiasi misura di sorveglianza che richieda l'impiego di programmi informatici che permettono di intercettare e leggere i dati (art. 270 CPP11 e art. 70abisProcedura penale militare12).

5Tutti i soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge e che partecipano alla fornitura del servizio di telecomunicazione da sorvegliare forniscono al soggetto incaricato della sorveglianza i dati di cui dispongono.

10 Introdotto dal n. I 2 della LF del 21 marzo 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° agosto 2004 (RU 2003 3043, 2004 3693; FF 2002 4815).

11 RS ... (FF 2007 6327)

12 RS 322.1