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Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 16 pagine

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Misure di sorveglianza

b. persone che, a titolo professionale, gestiscono dati relativi alla comunicazione per i fornitori di cui alla lettera a, trasferiscono dati di questo genere a terzi o mettono a disposizione l’infrastruttura necessaria per farlo.

2I gestori di reti di telecomunicazione interne e di centralini privati, nonché i soggetti di cui al capoverso 1 che non esercitano la loro attività nel settore del traffico delle telecomunicazioni a titolo professionale, tollerano la sorveglianza ai sensi della presente legge.

Art. 3 Servizio di sorveglianza

1La Confederazione gestisce un servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio).

2Il Servizio svolge i propri compiti autonomamente. Non è vincolato da istruzioni ed è annesso al DFGP soltanto sul piano amministrativo.

3Nell’ambito dei suoi compiti, il Servizio collabora con le autorità di concessione e di vigilanza competenti per il settore della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

Le autorità che ordinano o autorizzano la sorveglianza, così come i soggetti che effettuano la sorveglianza in virtù della presente legge, possono trattare i dati personali di cui necessitano per garantire l'esecuzione degli ordini di sorveglianza.

Art. 5 Segreto postale e delle telecomunicazioni

La sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono al segreto postale e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 321terCP5.

Sezione 2 Sistema informatico per il trattamento dei dati raccolti nel corso della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 6 Principio

1Il Servizio gestisce un sistema informatico per il trattamento dei dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 (sistema di trattamento).

Art. 7 Scopo del sistema di trattamento

1Il sistema di trattamento ha lo scopo di:

a. centralizzare la conservazione dei dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

5 RS 311.0