Progetto
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 16 pagine
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Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni – LF
Art. 22 Identificazione degli utenti Internet
I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge adottano le misure tecniche necessarie per identificare gli utenti che accedono a Internet per loro tramite.
Art. 23 Conservazione dei dati
I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge conservano per dodici mesi i dati che permettono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione.
Art. 24 Certificazione
I fornitori di servizi di telecomunicazione che non dispongono di certificazione si assumono le spese dovute all’eventuale necessità di ricorrere al Servizio o a un terzo per la corretta esecuzione della sorveglianza. In questo caso, tali fornitori devono adottare immediatamente le misure per ottenere la certificazione da parte del Servizio, secondo le modalità di cui all'articolo 18.
Art. 25 Informazioni relative alle tecnologie e ai servizi
Su richiesta, i soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge informano in qualsiasi momento e in modo dettagliato il Servizio sulla natura e le caratteristiche delle tecnologie e dei servizi che hanno immesso o intendono immettere sul mercato.
Art. 26 Gestori di reti di telecomunicazione interne e di centralini privati e
soggetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 che non esercitano la loro attività nell'ambito del traffico delle telecomunicazioni a titolo professionale
I gestori di reti di telecomunicazione interne e di centralini privati garantiscono l'accesso ai soggetti incaricati dal Servizio. I soggetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 che non esercitano la loro attività nel settore del traffico delle telecomunicazioni a titolo professionale garantiscono ai soggetti incaricati dal Servizio l'accesso ai dispositivi da loro utilizzati. I gestori e i soggetti summenzionati forniscono ai soggetti incaricati dal Servizio le informazioni necessarie.
Sezione 6 Sorveglianza al di fuori di un procedimento penale
Art. 27 Ricerca in casi urgenti
1Al di fuori di un procedimento penale, l’autorità competente può ordinare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni limitata all’identificazione degli utenti, ai dati relativi alle comunicazioni e alla localizzazione per ritrovare una persona dispersa. Se necessario, può consultare i dati relativi a terzi non implicati.