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Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 16 pagine
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Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni – LF
b. permettere la consultazione in rete di tali dati secondo l'articolo 9.
Art. 8 Contenuto del sistema di trattamento
Il sistema di trattamento contiene:
a. le comunicazioni della persona sorvegliata, comprese quelle ricevute;
b. i dati indicanti quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto, e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione.
Art. 9 Accesso al sistema di trattamento
1Il Servizio permette alle autorità che hanno ordinato la sorveglianza e ai soggetti da queste designati di accedere in rete, nei limiti dell'autorizzazione loro concessa, ai dati raccolti nel corso della sorveglianza contenuti nel sistema di trattamento.
2L'autorità che ha ordinato la sorveglianza e i soggetti da questa designati secondo il capoverso 1 hanno accesso in rete ai dati raccolti nel corso della sorveglianza per tutto il tempo in cui l'autorità ordinante è incaricata del caso, ma al massimo per un anno dalla fine della sorveglianza. L'autorità che ha ordinato la sorveglianza informa il Servizio di non essere più competente per il caso e della conclusione della sorveglianza; sono fatti salvi gli articoli 274 capoverso 5 e 275 CPP6. L'autorità che ha ordinato la sorveglianza e resta incaricata del caso può chiedere al Servizio di prolungare l'accesso ai dati per periodi non eccedenti un anno. Il Servizio informa tale autorità della prossima scadenza dell'accesso in rete ai dati.
3L'autorità che ha ordinato la sorveglianza cui viene tolto il caso comunica al Servizio, se del caso, la nuova autorità competente.
4Il Servizio permette alla nuova autorità incaricata del caso che lo richieda e ai soggetti da questa designati di accedere in rete, nei limiti dell'autorizzazione loro concessa, ai dati raccolti nel corso della sorveglianza contenuti nel sistema di trattamento. La nuova autorità incaricata del caso e i soggetti da questa designati hanno accesso in rete a tali dati per tutto il tempo in cui la nuova autorità incaricata del caso rimane competente, ma al massimo per un anno dalla domanda di accesso indirizzata al Servizio. Per il resto sono applicabili per analogia i capoversi 2 e 3.
5Se per ragioni tecniche non è possibile consultare in rete i dati raccolti nel corso della sorveglianza, i dati sono comunicati inviando supporti di dati e documenti per posta.
Art. 10 Diritto di consultare gli atti e diritto di accedere ai dati
1Il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati dell'interessato raccolti nel quadro di un procedimento penale (art. 1 cpv. 1 lett. a) sono retti dagli articoli 95, 97, 98, 99 capoverso 1, 101 capoverso 1, 102 e 279 CPP7.
6 RS … (FF 2007 6327)
7 RS … (FF 2007 6327)