Progetto
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 16 pagine
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Misure di sorveglianza
d. controlla che la sorveglianza non si estenda oltre la durata autorizzata e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga;
e. comunica senza indugio all'autorità d'approvazione la fine della sorveglianza.
Art. 16 Compiti nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomuni-
cazioni
Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio svolge inoltre i compiti seguenti:
a. contatta tempestivamente l'autorità che ha ordinato la sorveglianza e l'autorità di autorizzazione se ritiene che non sia tecnicamente possibile effettuare la sorveglianza o che la sua esecuzione comporti notevoli difficoltà;
b se più soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge partecipano alla fornitura del servizio di telecomunicazione da sorvegliare, incarica della sorveglianza il soggetto cui compete la gestione del numero o quello che può effettuare la sorveglianza con il minor onere tecnico possibile;
c riceve dai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge le comunicazioni deviate della persona sorvegliata, le registra e permette all'autorità che ha ordinato la sorveglianza di consultarle;
d. se per ragioni tecniche non è in grado di ricevere, registrare o trasmettere all’autorità che ha ordinato la sorveglianza le comunicazioni della persona sorvegliata, ordina ai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge di trasmettere dette comunicazioni direttamente al servizio di polizia designato dall’autorità che ha ordinato la sorveglianza;
e. riceve dai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge i dati che consentono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione; li registra e permette all'autorità che ha ordinato la sorveglianza di consultarli;
f. su richiesta dell’autorità che ha ordinato la sorveglianza, ordina ai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge di trasmettergli soltanto determinati tipi di dati del flusso di dati in questione.
Art. 17 Controllo della qualità
1Il Servizio adotta in via preventiva e a posteriori misure di controllo della qualità dei dati forniti dai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge.