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Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 16 pagine

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Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni – LF

Art. 12 Sicurezza

Il Servizio è responsabile della sicurezza del sistema di trattamento. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative ai provvedimenti tecnici e organizzativi di protezione, in particolare contro l'accesso, la modifica, la diffusione non autorizzata e la distruzione accidentale o non autorizzata dei dati. I soggetti che effettuano la sorveglianza in virtù della presente legge rispettano le istruzioni del Servizio in materia di sicurezza dei dati all'atto della trasmissione dei dati raccolti nell'ambito di una sorveglianza.

Art. 13 Responsabilità

Le autorità che hanno accesso al sistema di trattamento (art. 9) fungono da detentori della collezione di dati raccolti nel corso della sorveglianza di loro competenza.

Sezione 3 Compiti del Servizio

Art. 14 Informazioni sui collegamenti di telecomunicazione

Su richiesta, il Servizio fornisce informazioni sui dati di cui all'articolo 20 capoversi 1-3 esclusivamente alle autorità seguenti, per i fini indicati:

a. autorità federali e cantonali che hanno il diritto di ordinare o approvare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, allo scopo di determinare i collegamenti e le persone da sorvegliare;

b. Ufficio federale di polizia e comandi di polizia cantonali e municipali, allo scopo di adempiere compiti di polizia;

c. autorità federali e cantonali competenti, allo scopo di trattare cause penali amministrative.

Art. 15 Compiti generali nell'ambito della sorveglianza

Nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio svolge i seguenti compiti generali:

a. verifica che la sorveglianza concerna un reato che può essere oggetto di una tale misura in virtù del diritto applicabile e che sia stata ordinata dall’autorità competente; se l’ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l’autorità d’approvazione prima che invii o informazioni siano trasmessi all’autorità che ha ordinato la sorveglianza;

b. istruisce i soggetti che effettuano la sorveglianza in virtù della presente legge in merito allo svolgimento della sorveglianza, li esorta ad adottare qualsiasi misura utile a tal fine e ne controlla l’esecuzione;

c. attua le misure di tutela del segreto professionale ordinate dall'autorità d'approvazione;