Progetto
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 16 pagine
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Misure di sorveglianza
2Il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati dell'interessato raccolti nell'ambito dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria (art. 1 cpv. 1 lett. b) sono retti dalla legislazione speciale in materia, nonché dalla legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati (LPD), se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un'autorità della Confederazione, oppure dal diritto cantonale, se tale autorità è il pubblico ministero di un Cantone.
3Il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati dell'interessato raccolti nell'ambito della ricerca di persone disperse (art. 1 cpv. 1 lett. c) o condannate (art. 1 cpv. 1 lett. d) sono retti dal diritto cantonale. È fatto salvo l'articolo 29.
4La persona interessata dai dati raccolti nel corso della sorveglianza in questione fa valere i propri diritti presso l'autorità incaricata del caso. Se non vi è più un'autorità incaricata del caso, li fa valere presso l'ultima che lo era o presso quella successiva. L'interessato non può far valere i propri diritti presso il Servizio.
Art. 11 Termine di conservazione dei dati
1I dati raccolti nel quadro di un procedimento penale (art. 1 cpv. 1 lett. a) sono conservati nel sistema di trattamento fino alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. L'autorità incaricata del caso comunica il termine al Servizio.
2I dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria (art. 1 cpv. 1 lett. b) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo per 30 anni.
3I dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone disperse (art. 1 cpv. 1 lett. c) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo per 30 anni.
4I dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone condannate a una pena detentiva (art. 1 cpv. 1 lett. d) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo fino alla scadenza del termine di prescrizione della pena. L'autorità incaricata del caso comunica il termine al Servizio. I dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone condannate a una misura privativa della libertà (art. 1 cpv. 1 lett. d) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo per 30 anni.
5La Confederazione e ciascun Cantone designano un'autorità che il Servizio informa della prossima scadenza del termine di conservazione dei dati in questione. Tale autorità trasmette l'avviso all'autorità incaricata del caso o, se non vi è più un'autorità incaricata del caso, all'ultima che lo era o a quella successiva. Alla scadenza del termine di conservazione dei dati contenuti nel sistema di trattamento, l'autorità che ha ricevuto l'avviso chiede al Servizio di trasferirle tali dati. Una volta effettuato il trasferimento o in mancanza di una tale richiesta, il Servizio distrugge definitivamente i dati in questione conservati nel sistema di trattamento.