Rapporto LPAn

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

svolta nelle suole universitarie. Sussisterebbe anche il rischio di una decontestualizzazione dei singoli progetti da parte di oppositori radicali della sperimentazione animale, e di attacchi polemici ai ricercatori e ai loro istituti.

BL respinge l’articolo nella forma in cui è stato proposto. L’informazione del pubblico sulla sperimentazione animale non potrebbe avvenire – come invece affermato nelle note esplicative – con modalità analoghe a quelle previste dalla normativa in materia di ingegneria genetica poiché nel settore degli esperimenti sugli animali i dati personali costituiscono un bene di particolare protezione. BL si aspetta perciò una precisazione di questo articolo, finalizzata a stabilire quali tipi di dati possano o meno essere pubblicati.

BS afferma che un’ordinanza basata sul modello dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente risulterebbe problematica. L’articolo 54 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente stabilisce che i nomi dei responsabili dell’emissione sperimentale o della messa in commercio di organismi geneticamente modificati sono in ogni caso pubblici. Un’applicazione per analogia di questa disposizione nel settore della sperimentazione animale sarebbe problematica sotto il profilo della sicurezza del personale interessato. Sarebbe da temere un abuso di queste informazioni da parte di militanti animalisti. Inoltre la pubblicazione di dati personali non migliorerebbe in alcun modo la protezione degli animali.

FNS chiede che l’informazione avvenga tenendo conto del segreto aziendale e della tutela della personalità dei ricercatori, ad esempio rinunciando a rendere pubblico il loro nome.

SVS e Interpharma auspicano che le informazioni relative agli esperimenti sugli animali accessibili al pubblico vengano elencate in modo esaustivo all’articolo 20a. L’informazione in questione dovrebbe rispondere sia ad esigenze di trasparenza e protezione degli animali, sia alla necessità di tutelare le persone. In considerazione della minaccia che gli estremisti animalisti rappresentano attualmente per persone ed istituzioni, andrebbe assegnata massima priorità alla sicurezza delle parti coinvolte, in quanto interesse privato preponderante degno di protezione. Ciò varrebbe anche per quanto attiene alla tutela del segreto aziendale e di fabbricazione e, pertanto, nel settore sensibile della sperimentazione animale l’informazione del pubblico andrebbe esplicitamente limitata allo stretto necessario.

Il CPF accoglie con favore una norma di competenza, diretta a disciplinare l’informazione del pubblico in merito alla sperimentazione animale a livello di legge, visto che l’interesse e il diritto del pubblico ad un’informazione generale su questa tematica sarebbero incontestabili. Il CPF ritiene tuttavia che le informazioni attualmente accessibili al pubblico mediante la statistica annuale sugli esperimenti sugli animali siano adeguate e sufficienti. Informazioni di più vasta portata potrebbero ad esempio essere utilizzate da oppositori radicali alla sperimentazione animale allo scopo di danneggiare le attrezzature o i beni di proprietà dei ricercatori o degli istituti di ricerca. Per questa ragione il CPF si dichiara nettamente contrario a rendere accessibili al pubblico informazioni relative a singoli progetti.

Il PLR propone di stralciare l’articolo 20a. La norma in questione viene ritenuta inopportuna.

Secondo CP e CVAM l’introduzione dell’articolo 20a non sarebbe auspicabile. La competenza in materia di autorizzazione di esperimenti sugli animali spetterebbe ai