Rapporto LPAn

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 24 pagine

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base del numero di domande di autorizzazione e del numero di aziende presenti nei singoli Cantoni.

BS ritiene che sarebbe necessario disciplinare in modo chiaro quali costi siano determinanti in relazione alla tassa di utilizzazione, in quale misura i Cantoni siano tenuti a partecipare ai costi e in base a quali criteri i costi siano da ripartire tra i Cantoni. BS respinge la disposizione di cui all’articolo 35b capoverso 4. Presumibilmente i costi di gestione sarebbero elevati e i Cantoni sarebbero soggetti ad un obbligo di utilizzazione del sistema d’informazione. Alla Confederazione spetterebbe la competenza di stabilire le tasse a carico dei Cantoni secondo modalità imprecisate. Per questo motivo BS ritiene necessario un quadro normativo chiaro in materia di riscossione delle tasse.

FR constata che il sistema d’informazione elettronico relativo alla sperimentazione animale serve principalmente all’adempimento dei compiti di vigilanza della Confederazione. Secondo FR non vi sarebbe alcun legame tra la chiave di ripartizione dei costi di gestione del sistema – che secondo il rapporto esplicativo ammonterebbero al massimo alla metà dei costi, stimati 400 000 franchi – e l’utilizzazione di quest’ultimo da parte dei Cantoni. FR ritiene perciò che sarebbe opportuno ridurre la quota massima a carico dei Cantoni ad un quarto dell’importo dei costi, cioè a 100 000 franchi. FR auspica inoltre che, per ragioni di trasparenza, la chiave di ripartizione venga stabilita nella legge.

Secondo SO la procedura proposta sarebbe impossibile da attuare senza spese aggiuntive per i Cantoni. Inoltre, in relazione a queste tasse i Cantoni sarebbero soltanto dei «centri di smistamento». La Confederazione parteciperebbe anche alle procedure di autorizzazione. Perciò SO propone che la modalità di calcolo venga definita in modo che la Confederazione possa addebitare direttamente ai titolari delle autorizzazioni i costi relativi alla gestione del sistema.

ZG ritiene che il sistema d’informazione comporti oneri amministrativi supplementari a carico dei Cantoni. Se l’utilizzazione del sistema e la trasmissione dei dati da parte dei Cantoni vengono prescritte dalla Confederazione, l’adempimento di tali obblighi non dovrebbe comportare costi e/o tasse a carico dei Cantoni. L’eventuale finanziamento della gestione del sistema d’informazione mediante la riscossione di tasse da parte della Confederazione dovrebbe avvenire direttamente presso i richiedenti l’autorizzazione. ZG, OW e UR chiedono che per i Cantoni l’utilizzazione del sistema sia esente da tasse e/o gratuita.

Nell’ambito della presente revisione occorrerebbe istituire le basi legali per il sistema d’informazione elettronico relativo alla sperimentazione animale. Nel caso in cui i Cantoni debbano assumersi i costi del sistema d’informazione, VD auspica che ciò non comporti ulteriori oneri finanziari a loro carico.

Capoverso 5

ZH chiede che il capoverso 5 venga conformato all’articolo 54a capoverso 7 LFE. L’articolo 54a capoverso 7 LFE sarebbe in buona parte identico al capoverso 5 della LPAn proposto, anche se in relazione a questioni di dettaglio esso contemplerebbe deroghe non giustificate. BS, TG, LSVW e ASVC chiedono un’integrazione del capoverso 5 diretta ad imporre al Consiglio federale il disciplinamento della