Rapporto LPAn

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 24 pagine

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32 capoverso 2bis(nuovo) il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d’esecuzione nonché ai risultati dell’inchiesta. Questa disposizione, formulata secondo un criterio discrezionale, in parte verrebbe già attuata. In base all’esperienza l’adempimento di tale obbligo comporterebbe per i Cantoni oneri finanziari e di personale maggiori. SO auspica che i Cantoni vengano consultati per quanto attiene alla portata delle informazioni da fornire. Anche VETD LU, LU e ZG fanno notare che un’estensione degli obblighi di notifica comporterebbe anche oneri amministrativi supplementari e, di conseguenza, oneri maggiori anche per quanto concerne finanze e personale. VETD LU, LU, SO e ZG chiedono pertanto che gli obblighi di notifica dei Cantoni nei confronti della Confederazione vengano limitati allo stretto necessario sotto il profilo attuativo.

Secondo KT URK, VeD BE, VJF BL, LSVW, KT AR/AI, SH, GL, BL, BS, ASVC, TG, NW, OW, VS, VET JU, UR, NE, AR e JU da questo articolo non dovrebbero derivare oneri supplementari in materia di informazione per i Cantoni. Un’estensione degli obblighi di informazione causerebbe un aumento di oneri a cui, senza la disponibilità di risorse supplementari, sarebbe impossibile ottemperare. AG respinge questa disposizione poiché non sarebbe stato chiarito quali effetti avrà sulle finanze e sul personale a disposizione dei Cantoni. TI esclude che il Cantone possa aumentare le risorse disponibili allo scopo di adempiere a questi nuovi compiti. Per questa ragione, ogni cambiamento a tale riguardo dovrebbe essere concordato con i Cantoni.

Tra i Cantoni vi sarebbero differenze di attuazione della normativa in materia di protezione degli animali. Per contribuire ad una maggiore uniformità, il PS ritiene che sarebbe opportuno imporre ai Cantoni un obbligo di informazione. Anche ZTS e PSA auspicano che nei confronti della Confederazione i Cantoni siano soggetti ad obblighi di informazione per quanto attiene alle misure attuative nonché ai risultati di controlli ed esami.

Capoverso 5

TIR è concorde.

Articolo 32a

TIR accoglie favorevolmente l’introduzione di questa nuova importante disposizione.

L’UDC reputa che questa disposizione relativa alla conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale debba essere stralciata.

Articolo 32b

Secondo BE è lecito chiedersi se le decisioni emesse dall’UFV in applicazione della LPAn non corrispondano effettivamente ad una caso d’applicazione della cosiddetta amministrazione di massa che ‒ in deroga alla normale procedura amministrativa federale ‒ richiederebbe l’aggiunta di una procedura di opposizione.