Rapporto LPAn
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
SCAV e GE accolgono favorevolmente il progetto: chiedono però che la legge stabilisca un termine di opposizione di 10 giorni anche per i rimedi giuridici cantonali.
SwissFur approva la possibilità di ricorrere all’opposizione per appianare di divergenze. SwissFur, FiBL e HN ritengono che il termine 10 giorni sia troppo breve e chiedono che venga previsto un termine di 30 giorni. HN auspica inoltre che il capoverso 2 del presente progetto sia stralciato.
Articolo 35a
TIR approva la nuova disposizione anche se sotto il profilo pratico la formazione della commissione d’esame presenta ancora degli aspetti da definire.
Alla luce delle decisioni del Tribunale federale, relative a due esperimenti su primati, il giudizio della commissione per gli esperimenti sugli animali sarebbe praticamente inderogabile. In questo modo, le decisioni della commissione per gli esprimenti sugli animali avrebbero valore attuativo. Di conseguenza, anche i membri della commissione per gli esperimenti sugli animali dovrebbero essere esaminati. In alternativa a ciò si potrebbe precisare all’articolo 18 capoverso 3 che il parere espresso dalla commissione per gli esperimenti sugli animali corrisponde soltanto ad una raccomandazione non vincolante (UNI/ETH). Per lo stesso motivo, il CPF chiede, in aggiunta all’obbligo di perfezionamento previsto all’articolo 149 capoversi 2 e 3 OPAn, di prescrivere tramite ordinanza che i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali vengano obbligatoriamente esaminati dalla commissione d’esame.
Articolo 35b
GE e SCAV valutano positivamente la nuova disposizione poiché essa porta maggiore trasparenza in un ambito sensibile. Tuttavia sarebbe impossibile valutarne le conseguenze sul piano politico. AfR condivide soprattutto l’introduzione della banca dati «e-sperimentazione animale». LSCV accoglie favorevolmente la regolamentazione proposta.
TIR constata che secondo l’articolo 20a il sistema d’informazione dovrebbe in ogni caso essere reso adeguatamente accessibile al pubblico. Per questa ragione, in un nuovo capoverso 6 occorrerebbe stabilire l’accessibilità al pubblico delle informazioni relative alla sperimentazione animale non coperte da segretezza.
Capoverso 3
TIR condivide la regolamentazione in esame e si aspetta che essa comporti un netto miglioramento attuativo riguardo all’autorizzazione degli esperimenti sugli animali. LSCV concorda esplicitamente con la modifica proposta. Essa consentirebbe, ad esempio, alle commissioni per gli esperimenti sugli animali di stabilire se una determinata metodologia è già stata applicata nell’ambito di sperimentazioni svolte in altri Cantoni.
Interpharma e SVS sono dell’opinione che la possibilità, per le amministrazioni dei diversi Cantoni, di un reciproco accesso alle informazioni concernenti la procedura