Rapporto LPAn

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

Capoverso 2

TIR fa notare che la soluzione adottata con l'obiettivo di un adeguamento al CP vigente avrà come conseguenza pratica un indebolimento del quadro sanzionatorio. Ciò viene valutato negativamente da TIR, in considerazione del tipo di segnale che verrebbe dato e del fatto che il settore interessato spesso costituisce un campo d’attività lucrativo. TIR si dichiara favorevole ad un inasprimento per analogia con l’articolo 26 capoverso 2 e chiede una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Tra le forme di commercio illegale, a livello mondiale il traffico internazionale di animali si situa al terzo posto, in ordine di importanza, dopo il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani. Perciò la Svizzera, in quanto modello per altri Paesi, dovrebbe prevedere per questo tipo di delitti pene severe e con effetto deterrente. HN auspica che un delitto commesso intenzionalmente venga punito con una pena detentiva e una multa di almeno 20 000 franchi. Un delitto commesso per negligenza dovrebbe essere sanzionato con una pena detentiva e una multa.

Articolo 28

PSA accoglie favorevolmente le proposte di adeguamento al nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale. TIR concorda con i capoversi 1 e 2.

In considerazione dell’aumento dei delitti relativi alla protezione degli animali occorrerebbe secondo HN almeno mantenere la possibilità di comminare pene severe. Inoltre sarebbe indispensabile mantenere la pena detentiva sia per i reati commessi intenzionalmente sia per quelli dovuti a negligenza. SPA-Fribourg reputa che le pene siano insufficienti.

Capoverso 1

Secondo l’UDC all’articolo 28 capoverso 1 occorrerebbe rinunciare a menzionare esplicitamente la violazione delle prescrizioni sull’utilizzazione di animali vivi per la pubblicità. L’obbligo di autorizzazione sarebbe in sé sproporzionato così come la comminazione di una multa fino a 20 000 franchi.

GS ritiene assurdo che per la semplice utilizzazione, a scopo di marketing, di fotografie di galline vive occorra un’autorizzazione. LBV, ZBB, BVSZ, ZBV e NW partono dal presupposto che la sola utilizzazione di immagini fotografiche di animali in ambito pubblicitario non possa essere soggetta ad autorizzazione, e che pertanto anche la mancanza di una simile autorizzazione non possa essere sanzionata con una multa. Inoltre l’importo di una multa dovrebbe essere stabilito conformemente al principio di proporzionalità: ciò non corrisponderebbe al caso in esame, in cui l’importo sarebbe eccessivo.

In linea di massima VSP, SOBV, SKMV, PSBB, USC, Swiss Beef CH, SBZV, FSAC, Suisseporcs, SHB e ASR condividono la scelta di condizionare l’impiego di animali a scopo pubblicitario all’ottenimento di un’autorizzazione. L’adempimento di tale obbligo dovrebbe però comportare un onere ragionevole e sopportabile.

LOBAG, SKMV, PSBB, SVV, KLV AR, ASTAG, PSL, SBZV, BBV, FSAC, SHB, CP, CVAM e ASR reputano che in rapporto all’utilizzazione di animali per la pubblicità la comminazione di multe elevate non risponda a criteri di