Rapporto LPAn

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

proporzionalità. KLV AR è contrario alla creazione di basi legali che consentano la comminazione di multe elevate nei casi in cui animali vivi vengano utilizzati per la pubblicità violando le prescrizioni. ZHBV, SHB, Suisseporcs, BBV, FSAC, SBZV, PSL, ASTAG, USC, Swiss Beef CH, SVV, SKMV, LOBAG, SOBV, CP e CVAM chiedono che la lettera i venga stralciata. CJA disapprova il fatto che un agricoltore non possa più utilizzare immagini fotografiche dei propri animali a scopo pubblicitario: per questa ragione, la lettera i sarebbe da modificare o stralciare. HN chiede pene detentive e multe di almeno 20 000 franchi.

Capoverso 2

HN auspica una pena detentiva e una multa.

Capoverso 3

Secondo TIR la proposta di rivedere la norma in bianco sarebbe avventata. Finora la funzione del capoverso 3 sarebbe stata quella di coprire tutte le pratiche vietate non comprese nell’articolo 28 capoverso 1 lettera g. A tale scopo, negli scorsi anni esso sarebbe stato regolarmente applicato dalle autorità esecutive. La nuova formulazione limiterebbe nettamente i margini di punibilità. TIR vorrebbe che venisse mantenuto il testo attuale poiché non ci sarebbe chiarezza in merito a quali prescrizioni sarebbero interessate dalla nuova formulazione.

HN auspica una pena detentiva e una multa.

Articolo 31

TIR approva l’articolo.

Secondo GE e SCAV l’articolo 31 capoversi 1‒3 implicherebbe un ulteriore trasferimento di compiti dalla Confederazione ai Cantoni. Senza un chiarimento riguardo all’attribuzione delle competenze in materia attuativa e sanzionatoria, nell’ambito delle infrazioni alle disposizioni relative all’importazione di animali e di prodotti animali dall’UE, la regolamentazione prevista non potrebbe essere accettata. Sarebbe appropriato porre la questione relativa all’opportunità di affidare i compiti relativi all’importazione di animali o prodotti animali dall’UE all’Amministrazione federale delle dogane o a SCAV. Se la competenza fosse attribuita al Cantone, SCAV non disporrebbe dei mezzi, delle infrastrutture e delle risorse di personale necessari.

Articolo 32

Capoverso 2bis

TIR reputa che la proposta di consentire al Consiglio federale di introdurre un obbligo di informazione per i Cantoni nei confronti della Confederazione sia opportuna e condivisibile.

Secondo SO sarebbe stato erroneamente rilevato che le modifiche proposte non comporterebbero direttamente l’impiego di risorse supplementari. Secondo l’articolo