Rapporto LPAn
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 24 pagine
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Cantoni. CP e CVAM reputano che occorrerebbe attenersi a questo principio, affinché ai Cantoni – che rilasciano le autorizzazioni – spetti anche la competenza relativa all’informazione del pubblico.
Articolo 23 capoversi 3 e 4 (nuovo)
Capoverso 3
Secondo BS la norma di cui all’articolo 23 capoverso 3 non sarebbe appropriata e non porterebbe al raggiungimento di alcun obiettivo. Le persone a cui è stato vietato di tenere animali trasferirebbero spesso il loro domicilio in un altro Cantone. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avrebbe il diritto di consultare l’elenco centralizzato tenuto dall’UFV soltanto nel caso di un fondato sospetto di infrazione alle prescrizioni concernenti la protezione degli animali da parte di un cittadino appena arrivato da fuori e colpito da un divieto di detenzione di animali. BS chiede di modificare l’articolo 23 capoverso 3 in modo da consentire all’autorità cantonale di intervenire prima di un’ulteriore infrazione.
Capoverso 4
TIR approva la proposta in esame. SCAV e GE ritengono che conformemente al principio di reciprocità debbano essere intrapresi i passi necessari affinché i divieti di detenzione di animali pronunciati in Svizzera valgano e siano applicati anche all’estero.
L’UDC reputa che la disposizione relativa alla conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale debba essere stralciata.
Articolo 24 capoverso 3
Secondo KT URK, VETD LU, VeD BE, VJF BL, LSVW, KT AR/AI, BE, ZG, GL, BL, BS, SZ, ZH, ASVC, TG, LU, NW, OW, VET JU, FR, NE, AR e JU l’articolo in esame sarebbe da modificare in analogia alla formulazione adottata nel progetto di revisione della legge sulle epizoozie posto in consultazione («Se sono accertate infrazioni punibili alle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale. In casi di poca gravità l’autorità competente per l’esecuzione può rinunciare a una denuncia penale.»). Gli organi esecutivi non potrebbero stabilire se il reato sia stato commesso intenzionalmente o per negligenza. GE e SCAV propongono l’introduzione di un nuovo capoverso 4 che nei casi di lieve entità consenta all’autorità preposta all’attuazione di rinunciare ad una denuncia penale.
Articolo 26
PSA accoglie favorevolmente le proposte di adeguamento al nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale. TIR ritiene che l’adeguamento proposto sia indispensabile.
LSCV reputa che l’effetto dissuasivo delle sanzioni diminuisca ulteriormente rispetto alla situazione attuale e auspica perciò pene pecuniarie in grado di esercitare un reale effetto dissuasivo. Anche SPA-Fribourg ritiene che le sanzioni non siano sufficientemente severe e chiede che per i reati commessi per negligenza sia