Rapporto LPAn
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
SwissFur ritiene che occorrerebbe definire meglio il divieto d’importazione in questione, poiché la formulazione proposta sarebbe insufficientemente precisa e darebbe origine a confusioni. Swissfur chiede perciò che vengano vietati l’importazione, il transito, l’esportazione e il commercio di pelli di gatto domestico (Felis catus) e di cane domestico (Canis familiaris) nonché di loro derivati.
Articolo 15a
Per quanto concerne i trasporti internazionali in partenza dalla Svizzera o a destinazione della Svizzera VSP, SOBV, SKMV, USC, Swiss Beef CH, PSL, SBZV, Suisseporc, SHB, FSAC e ASR concordano con le proposte; a condizione che queste nuove prescrizioni valgano soltanto per i trasporti effettuati a titolo professionale e i trasportatori professionisti. CJA auspica che l’obbligo di autorizzazione di cui al capoverso 1 preveda una deroga per i trasporti effettuati dai proprietari degli animali.
Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio non differenzierebbe tra trasporti effettuati a titolo professionale o a titolo non professionale, bensì condizionerebbe questo obbligo di autorizzazione alla distanza percorsa. SVV e ASTAG chiedono perciò che, tenendo conto della situazione svizzera, in relazione all’obbligo di autorizzazione anche da noi venga adottato il criterio della distanza di trasporto. TIR approva il capoverso 1. TIR vorrebbe tuttavia che il capoverso 2 sia precisato affinché l’applicazione delle norme internazionali in Svizzera entri in considerazione soltanto se queste risultano più esigenti rispetto alle disposizioni relative a tale materia contemplate dalla legislazione svizzera sulla protezione degli animali. HN auspica che in Svizzera venga mantenuto l’attuale livello di protezione degli animali e che in nessun caso si ceda alle pressioni volte ad uniformare le nostre condizioni a quelle, meno severe, vigenti nei Paesi limitrofi.
Secondo l’UDC l’articolo 15a è da stralciare poiché non rientrerebbe nella sfera di competenze del Consiglio federale. Ai fini del benessere degli animali sarebbe più importante mantenere il divieto di transito per il trasporto di animali attraverso la Svizzera
VSP, SOBV, SKMV, USC, Swiss Beef CH, PSL, SBZV, Suisseporc, SHB e ASR rimangono dell’opinione che esprimono da anni: i trasporti internazionali di animali, in particolare quelli stradali in transito, devono restare vietati. ZG accoglierebbe favorevolmente un divieto generale di trasporto degli animali da macello attraverso la Svizzera. BS, SVS, AGORA, SPA-Vaud e KLV AR chiedono che il divieto concernente i trasporti stradali in transito venga sancito nella legge. Il PS auspica che gli animali da macello non possano essere trasportati attraverso la Svizzera o, tutt’al più, che ciò avvenga per via ferroviaria o aerea. Kf si esprime nettamente a favore di un divieto dei trasporti di animali attraverso la Svizzera.
Articolo 20a (nuovo)
GE e SCAV concordano con l’articolo 20a, auspicandone tuttavia una precisazione a livello di ordinanza. TIR accoglie favorevolmente la nuova disposizione anche se la ritiene carente sotto il profilo della concretezza. Da parte del pubblico vi sarebbe un forte interesse per gli aspetti riguardanti la regolamentazione e l'attuazione della sperimentazione animale. Non si tratterebbe di attribuire al Consiglio federale