Rapporto LPAn
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
soltanto il compito di regolamentare il flusso delle informazioni, bensì anche quello di garantire che il livello dell’informazione sia sufficiente e appropriato.
Il PS apprezza la volontà di migliorare gli aspetti inerenti alla comunicazione e alla trasparenza in materia di esperimenti sugli animali. In questo settore vi sarebbero informazioni da rendere in ogni caso accessibili al pubblico. HN auspica che in merito alla sperimentazione animale il pubblico sia informato in modo completo e trasparente. Perciò all’articolo 20a occorrerebbe stabilire quali informazioni siano da rendere generalmente accessibili.
LSCV approva lo scopo dell’articolo; lamenta tuttavia un’insufficiente precisione per quanto attiene alla portata delle informazioni. Attualmente le informazioni fornite dall’UFV riguarderebbero soltanto l’uso di animali in esperimenti autorizzati. Il pubblico non avrebbe purtroppo alcun accesso ai dati relativi alla produzione di animali da laboratorio. L’informazione dovrebbe comprendere anche questo tipo di dati.
PSA, BirdLife e Pro Natura ritengono che la regolamentazione proposta sia insufficiente poiché lascerebbe al Consiglio federale la facoltà di decidere quali informazioni sulla sperimentazione animale siano da rendere accessibili al pubblico e quali no. Perciò PSA, BirdLife e Pro Natura auspicano che la portata e i contenuti delle informazioni accessibili al pubblico vengano già stabiliti nella legge. Tra queste vi sarebbero, in particolare, tutti i dati, rapporti e statistiche elaborati dall’amministrazione per la banca centrale dei dati relativi agli esperimenti sugli animali sulla base delle informazioni raccolte in ambito attuativo.
In linea di massima AfR accoglie favorevolmente l’informazione attiva del pubblico. Secondo AfR la regolamentazione proposta è stata formulata troppo genericamente. Il pubblico e i contribuenti avrebbero il diritto di conoscere i progetti finanziati da loro, entro i limiti consentiti dalla tutela dei diritti della personalità dei ricercatori. A questo scopo occorrerebbe stabilire già nella legge quali informazioni, raccolte in ambito attuativo e contenute nella banca dati, debbano essere rese accessibili al pubblico alla luce del particolare interesse che esse rivestono agli occhi di quest’ultimo.
ZTS valuta negativamente la formulazione dell’articolo 20a, che lascerebbe al Consiglio federale un’eccessiva libertà di manovra nel condurre una politica restrittiva in materia d’informazione. Sarebbe importante stabilire già nella legge quali informazioni di quale portata debbano essere rese pubbliche. Il sistema elettronico di registrazione dati e-sperimentazione animale consentirebbe al pubblico interessato di approfondire i contenuti delle attività di ricerca in Svizzera senza ledere interessi privati o pubblici preponderanti. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, differenziando i diritti di accesso. ZTS sarebbe favorevole ad una regolamentazione dell’informazione simile a quella definita dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, che fin da principio stabilisce quali sono le informazioni da fornire al pubblico.
UNI/ETH valuta positivamente l’informazione del pubblico in merito alla sperimentazione animale: tuttavia ritiene inopportuno tenere un registro pubblico degli esperimenti sugli animali autorizzati. In molti casi il grado di complessità degli esperimenti li renderebbe comprensibili soltanto ad un’esigua minoranza dei cittadini. Inoltre gli ambienti interessati avrebbero la possibilità di informarsi adeguatamente consultando le pubblicazioni e le banche dati inerenti alla ricerca