Rapporto LPAn

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

di autorizzazione degli esperimenti sugli animali, possa contribuire a migliorare l’esame delle domande sotto il profilo dell’uniformità e della qualità. In considerazione della sensibilità delle informazioni occorrerebbe garantire che le domande continuino ad essere valutate in modo indipendente dai Cantoni interessati.

Il EHT-Rat respinge fermamente la proposta di concedere alle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali il diritto di esaminare la documentazione relativa alle domande d’autorizzazione depositate in altri Cantoni e chiede di stralciare il capoverso 3. Quando viene presentata una domanda di autorizzazione, il compito principale di una commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali consisterebbe nel ponderare, sotto il profilo etico, gli interessi in gioco nell’esperimento in esame. Le decisioni adottate da altre commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali riguardo a sperimentazioni simili rivestirebbero perciò una rilevanza scarsa o nulla. Inoltre il CPF suppone che l’applicazione del diritto d'esame degli atti comporterebbe un generale inasprimento della prassi in materia di autorizzazione. Per quanto attiene a raccomandazioni e vincoli, la possibilità di operare confronti spingerebbe le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali a seguire una linea di condotta non meno restrittiva di quella adottata per domande d’autorizzazione simili già presenti nella banca dati. Le raccomandazioni fornite da altre commissioni e le decisioni adottate da altre autorità preposte all’autorizzazione influirebbero sulla ponderazione degli interessi mettendone direttamente a rischio l’autonomia, che potrebbe venire parzialmente o completamente compromessa. Per ragioni di equità, nel caso di un eventuale diritto d’esame degli atti da parte delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali e ai fini della stesura della domanda di autorizzazione anche i ricercatori dovrebbero poter consultare gli atti relativi alla ponderazione degli interessi e le raccomandazioni e/o motivazioni fornite dalle commissioni suddette.

Capoverso 4

La riscossione di tasse prevista al capoverso 4 avrebbe conseguenze non trascurabili sulle finanze dei Cantoni in cui vengono svolte le sperimentazioni animali. Spetterebbe alle autorità politiche decidere se questi costi debbano essere trasferiti dai Cantoni ai ricercatori tramite la riscossione di emolumenti (GE e SCAV).

ZH chiede di stabilire al capoverso 4 che al massimo ai Cantoni può essere trasferita la metà dei costi di gestione del sistema d’informazione e che tale trasferimento sia limitato fissando un importo massimo. Inoltre il relativo finanziamento non sarebbe da reperire tramite la riscossione di emolumenti; si tratterebbe di cercare una soluzione, d’intesa con i Cantoni, che preveda l’uso di licenze o procedure analoghe.

TG, VET JU, LSVW e ASVC chiedono che venga fissata una quota massima di costi trasferibile ai Cantoni. Propongono che i Cantoni assumano al massimo la metà dei costi relativi alla gestione del sistema d’informazione e che la Confederazione attribuisca ai singoli Cantoni la loro parte di costi a seconda del volume delle attività di sperimentazione, del numero di centri di detenzione di animali da laboratorio e della quantità di personale addetto agli esperimenti sugli animali.

Anche JU è dell’opinione che l’importo massimo a carico dei Cantoni dovrebbe essere fissato nella legge. JU propone di stabilire nella legge che la metà dei costi di gestione, fino ad un importo massimo di 200 000 franchi all’anno, sia a carico dei Cantoni. Il computo della quota da addebitare ai Cantoni andrebbe effettuato sulla