Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine

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può partire dal presupposto che solo gli Stati terzi dichiarati sicuri dal Consiglio federale (Stati dell'UE/AELS, art. 31a cpv. 1 lett. a AP-LAsi) rispettano di principio il divieto di respingimento, per cui le fattispecie in questione non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 31a capoverso 2 AP-LAsi.

L'espressione «Di norma» all'articolo 31a capoverso 1 AP-LAsi esprime chiaramente che l'UFM è libero di trattare in procedura materiale, nel quadro della procedura Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b AP-LAsi; cosiddetta entrata in materia), la domanda d'asilo di persone provenienti da Stati terzi sicuri (art. 31a cpv. 1 lett. a AP-LAsi).

La proposta di abrogare le predette disposizioni derogatorie dell'articolo 34 capoverso 3 LAsi è già contenuta nell'avamprogetto di modifica della LAsi e della LStr posto in consultazione. Siccome l'articolo 34 LAsi è ora abrogato, tale proposta va ripresa all'articolo 31a LAsi.

Ad cpv. 3

Corrisponde senza modifiche materiali all'articolo 32 capoverso 1 LAsi vigente. Occorre inoltre precisare che non vi è domanda d'asilo qualora siano invocati esclusivamente motivi economici o medici. Ciò corrisponde alla prassi attuale dell'UFM.

Ad. cpv. 4

Per tutte le domande d'asilo che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 31a capoversi 1 e 3 AP-LAsi, occorre eseguire una procedura d'asilo materiale.

Art. 32-35a

Fattispecie di non entrata nel merito

abrogati

Rinviamo ai commenti ad articolo 31a AP-LAsi.

Art. 36 Procedura prima delle decisioni

nuovo

Secondo la presente disposizione, nel quadro di tutte le procedure di non entrata nel merito di cui all'articolo 31a capoverso 1 AP-LAsi è concesso unicamente il diritto di essere sentiti; non è invece svolta un'audizione (art. 29 LAsi).

Se ad esempio all'inoltro della domanda d'asilo l'interessato invoca esclusivamente motivi economici o medici (cfr. art. 31a cpv. 3 AP-LAsi), è svolta un'audizione. Nel caso individuale occorre vagliare se sussistono anche motivi con una rilevanza ai fini dell'asilo.

È parimenti concesso unicamente il diritto di essere sentiti qualora il richiedente l'asilo inganni l'autorità sulla propria identità, basi la sua domanda in modo determinante su mezzi di prova falsificati o contraffatti o si renda colpevole di un’altra violazione grave del suo dovere di collaborare (art. 36 cpv. 1 lett. a-c AP-LAsi). In tutti questi casi dev'essere possibile emanare rapidamente una decisione materiale con termini di ricorso generalmente più brevi, dato che con il loro comportamento abusivo i richiedenti dimostrano di non abbisognare della protezione della Svizzera (cfr. commenti ad art. 31a cpv. 1 AP-LAsi).

Negli altri casi occorre svolgere un'audizione secondo l'articolo 29 LAsi.

Art. 37 Termini procedurali in prima istanza

Cpv. 1 e 2, cpv. 3 (abrogato)

Conformemente all'articolo 37 capoverso 1 LAsi vigente, di norma, la decisione di non entrata nel merito dev’essere presa entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda. Tale termine d'ordine è ora abbassato a cinque giorni. Per motivi sistematici, la portata della motivazione della NEM è ora disciplinata dall'articolo 37a AP-LAsi.