Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Per quanto concerne la variante 1, la trasposizione delle attuali fattispecie di non entrata nel merito in una procedura celere pone le medesime difficoltà di delimitazione rispetto alla procedura ordinaria riscontrate nel diritto vigente. L'unica differenza tra procedura celere e procedura materiale ordinaria consiste nei termini d'evasione e di ricorso più brevi. La maggioranza della commissione peritale ne deduce pertanto che ciò non consente di semplificare la procedura d'asilo.

Per quanto riguarda le varianti 2 e 3, una parte della commissione peritale ritiene problematica la necessità di scegliere la procedura già dopo una prima audizione. Nella prassi ciò dà adito a situazioni in cui si entra solo ulteriormente a conoscenza dei fatti veri e propri (ad es. del fatto che i mezzi probatori sono falsi o che sono state fornite false indicazioni). In siffatti casi si dovrebbe applicare in linea di principio una procedura celere. Tuttavia, passando ulteriormente alla procedura celere non si farebbe che complicare inutilmente la procedura d'asilo, la quale sarebbe peraltro ritardata da litigi giuridici attorno a questioni procedurali.

Anche la limitazione dei mezzi probatori nel contesto della procedura celere (variante 2) è stata respinta da una parte della commissione per motivi pratici. A una persona che ad esempio abbia ingannato le autorità per quanto riguarda la propria identità sarebbe applicata la procedura celere. Tuttavia, se per stabilire i fatti nel rispetto dei requisiti giuridici si dovesse procedere ad ulteriori accertamenti, ad esempio interpellando la rappresentanza svizzera nello Stato d'origine o di provenienza, andrebbe comunque applicata la procedura ordinaria. Una tale disparità di trattamento per la sola necessità di stabilire i fatti non appare giustificata.

1.4 La nuova disciplina a grandi linee

In virtù delle considerazioni esposte al numero 1.3, la commissione peritale si è pronunciata a favore di una semplificazione sostanziale delle procedure e degli iter. Occorre pertanto distinguere unicamente tra la procedura di non entrata nel merito con termine di ricorso di cinque giorni (come sinora) e una procedura materiale unitaria con termine di ricorso generale di 15 giorni (30 sinora). Si rinuncia invece a introdurre una procedura celere supplementare per i problemi di delimitazione e procedura ad essa connessi.

Le procedure di non entrata nel merito saranno applicabili solo ai casi Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b AP-LAsi) e ai casi in cui l'interessato è allontanato verso uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a, c-e AP-LAsi). In tal modo, tutte le fattispecie nelle quali l'interessato è allontanato verso uno Stato terzo sicuro e non verso lo Stato d'origine (art. 34 cpv. 2 LAsi) sono disciplinate in maniera unitaria.

Come sinora, non si entrerà nel merito di una domanda d'asilo se l'interessato non deposita una domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 18 LAsi (art. 32 cpv. 1 LAsi). Tale è il caso ad esempio qualora la domanda d'asilo sia motivata adducendo esclusivamente ragioni mediche o economiche (art. 31a cpv. 3 AP-LAsi).

Negli altri casi è emanata una decisione materiale. L'UFM è tenuto a emanare una NEM entro cinque giorni lavorativi (art. 37 cpv. 1 AP-LAsi; attualmente dieci). Anche per il TAF vigeranno termini di ricorso più brevi (cfr. art. 109 AP-LAsi). Il termine di ricorso nel quadro di una procedura di non entrata nel merito resta di cinque giorni lavorativi. Come sinora, ad eccezione delle NEM per i casi Dublino, il ricorso ha un effetto sospensivo (art. 107a LAsi).

Nel quadro della procedura materiale, l'UFM sarà chiamato a statuire entro dieci giorni lavorativi (art. 37 cpv. 2 AP-LAsi; attualmente 20 giorni o, in caso di ulteriori accertamenti, tre mesi). Anche per il TAF vigeranno termini di ricorso più brevi (art. 109 AP-LAsi).