Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine

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2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Commento alle modifiche della legge sull'asilo

2.1.2 Capitolo 2: Richiedenti l'asilo, Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 17 Disposizioni procedurali particolari

Cpv. 4

D'ora in poi il termine di ricorso per tutte le decisioni materiali sull'asilo sarà ridotto dagli attuali 30 a 15 giorni (art. 108 cpv. 1 AP-LAsi; cfr. commenti al numero 1.4). Quale misura accompagnatoria alla riduzione del termine di ricorso occorre prevedere, anziché la presenza di rappresentanti delle istituzioni di soccorso a tutte le audizioni (art. 30 e 94 LAsi), una prestazione della Confederazione a favore dei richiedenti l'asilo comprendente una consulenza in materia di procedura e una valutazione delle opportunità da parte di terzi. Grazie a tale strumento i richiedenti l'asilo devono poter beneficiare quanto prima di una consulenza per quanto concerne le prospettive di successo della procedura d'asilo. Ciò consente di evitare i ricorsi inutili e di migliorare complessivamente la protezione giuridica degli interessati.

La consulenza in materia di procedura e la valutazione delle opportunità non fondano un nuovo diritto garantito per legge al patrocinio gratuito per i richiedenti l'asilo. La Confederazione si limita a garantire l'accesso senza ostacoli alla consulenza in materia di procedura e alla valutazione delle opportunità e a concedere a terzi dei contributi per la realizzazione di tali prestazioni (art. 94 AP-LAsi).

L'articolo 29 Cost. prevede già, per chi non dispone dei mezzi necessari, un diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Questo diritto procedurale spetta a tutte le persone in Svizzera - quindi anche ai richiedenti l'asilo. Una pertinente regolamentazione è prevista anche all'articolo 65 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Secondo la direttiva sul rimpatrio5, che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen che sarà recepito dalla Svizzera entro l'inizio del 2011, gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia (art. 13 par. 4 della direttiva sul rimpatrio). Gli Stati membri possono disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta alle condizioni di cui all'articolo 15 paragrafi da 3 a 6 della direttiva 2005/85/CE6. Può pertanto essere limitata ai casi in cui sussistono sufficienti prospettive di riuscita del rimedio giuridico e i cui interessati non dispongono dei necessari mezzi finanziari. Ciò coincide con la disciplina attuale dell'articolo 65 capoverso 1 PA (cfr. anche messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009 concernente la direttiva sul rimpatrio).

Secondo la LAsi vigente, le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati per la durata della procedura d'asilo (art. 17 cpv. 3 LAsi). L'intervento di queste persone di fiducia è teso a difendere gli interessi di questi giovani per quanto riguarda le fasi procedurali rilevanti per la decisione nel quadro della procedura d'asilo all'aeroporto, del soggiorno presso un centro di registrazione e procedura o della procedura dopo l’attribuzione al Cantone. Secondo la giuri-

5 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio)

6 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; non vincolante per la Svizzera.