Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine
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2.2 Commenti alle modifiche della legge federale sugli stranieri
2.2.1 Capitolo 10: Fine del soggiorno, Sezione 5: Misure coercitive
Art. 76 Carcerazione in vista di rinvio coatto
Cpv. 1 lett. b cifre 1, 2 (abrogata) e 5
Ad capoverso 1 lettera b cifre 1 e 2 (abrogata)
Secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b cifra 2 LStr, se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può incarcerare lo straniero se è stata emanata una NEM ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 lettera a- c e dell'articolo 33 LAsi. Queste fattispecie prevedono che non vi è entrata nel merito della domanda d'asilo se l'interessato non consegna entro 48 ore un documento di viaggio o d'identità, se inganna le autorità sulla propria identità, se si rende colpevole di una violazione del proprio obbligo di collaborare o se presenta una domanda d'asilo al solo scopo di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione. Siccome tali fattispecie di non entrata nel merito saranno soppresse, l'articolo 76 capoverso 1 lettera b cifra 2 LStr va stralciato.
Affinché resti possibile ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto nei casi di abuso summenzionati occorre completare in tal senso l'articolo 76 capoverso 1 lettera b cifra 1 AP-LStr. D'ora in poi, se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può incarcerare lo straniero se l'interessato rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d’asilo sotto diverse identità o non ottempera agli ordini impartitigli dall’autorità (art. 75 cpv. 1 lett. a LStr). Se è stata notificata in prima istanza una decisione materiale negativa, dev'essere possibile incarcerare anche lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione (art. 75 cpv. 1 lett. f LStr). Con tale complemento all'articolo 76 capoverso 1 lettera b cifra 1 AP-LStr è garantita la possibilità di ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto nonostante l'abrogazione delle predette fattispecie di non entrata nel merito.
La carcerazione in vista di rinvio coatto è una misura privativa della libertà. Secondo l'articolo 5 CEDU, ogni privazione della libertà necessita di una base legale, deve avvenire in una procedura giuridicamente corretta e dev'essere necessaria e proporzionata in vista del conseguimento dello scopo perseguito.
L'interesse pubblico alla proposta fattispecie di arresto consiste nel poter garantire ed attuare l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione in seguito a comportamento abusivo. I casi menzionati all'articolo 76 capoverso 1 lettera b cifra 1 AP-LStr concernono persone che hanno presentato una domanda d'asilo abusiva. Tali persone non dipendono pertanto dalla protezione della Svizzera e possono quindi essere allontanate. Misure meno incisive in vista della garanzia dell'esecuzione dell'allontanamento, ad esempio l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 LStr, sono poco efficaci. Secondo l'articolo 80 LStr, la competente autorità deve esaminare nel caso individuale se la disposizione della carcerazione in vista di rinvio coatto è proporzionata (ovvero adeguata, necessaria e proporzionata).
Ad capoverso 1 lettera b cifra 5
Siccome gli articoli 32-35a LAsi sono abrogati e le NEM sono ora disciplinate dall'articolo 31a capoverso 1 AP-LAsi, occorre adeguare conseguentemente la disposizione. La nozione di «non si entra nel merito della domanda d'asilo» comprende le fattispecie di non entrata nel merito di cui all'articolo 31a capoversi 1 e 3 AP-LAsi.