Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine
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zione specifica del diritto in materia d'asilo e deve pertanto figurare nel nuovo articolo 29a LAsi senza modifiche materiali. Occorre inoltre provvedere a che nel contesto della conclusione di siffatti accordi sia garantita la protezione dei dati (art. 98 LAsi).
Art. 30 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso
abrogato
Rinviamo ai commenti ad articoli 17 capoverso 4 e 94 AP-LAsi.
Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni
Secondo il diritto vigente, gli impiegati cantonali possono preparare unicamente le NEM e le decisioni materiali sull'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 38 LAsi), le decisioni vertenti sulla concessione della protezione provvisoria senza ulteriori chiarimenti (art. 39 LAsi) nonché le decisioni materiali di rigetto senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi). Una siffatta limitazione non è opportuna. In periodi di forte afflusso di nuove domande può rivelarsi utile che gli impiegati cantonali possano preparare, sotto la direzione dell'UFM, anche le decisioni materiali che necessitano ulteriori chiarimenti. Tale preparazione delle decisioni deve continuare ad avvenire d'intesa con i Cantoni.
La nozione di «funzionari cantonali» va sostituita mediante quella di «impiegati cantonali con contratto di diritto pubblico» in seguito alla modifica delle legislazioni cantonali che ha abolito lo statuto di funzionario.
Art. 31a Decisioni dell'Ufficio federale
nuovo
Ad cpv. 1
L'articolo 31a capoverso 1 AP-LAsi prevede ormai solo cinque fattispecie di non entrata nel merito: le fattispecie di non entrata nel merito della cosiddetta disciplina dello Stato terzo (art. 31a cpv. 1 lett. a, c-e AP-LAsi) nonché la fattispecie di non entrata nel merito qualora un altro Stato Dublino sia competente per l'esecuzione della procedura d'asilo (art. 31a cpv. 1 lett. b AP-LAsi).
Secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera a LAsi vigente, di norma non si entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro (cosiddetta disciplina dello Stato terzo). Queste fattispecie di non entrata nel merito sono riprese tali e quali dall'articolo 34 capoverso 2 lettere a-c ed e LAsi vigente.
Con l'accordo d'associazione a Dublino8, in vigore dal 12 dicembre 2008, la Svizzera riprende il principio secondo cui un unico Stato dello spazio Dublino è competente per l'esame di una domanda d'asilo. Se l'UFM ritiene che un altro Stato Dublino sia competente per l'esecuzione di una procedura d'asilo, rivolge a tale stato una domanda di presa o ripresa in carico in vista del trasferimento. Se tale Stato approva la domanda, l'UFM emana una NEM e allontana l'interessato verso lo Stato Dublino competente (cosiddetta procedura Dublino). Anche questa fattispecie di non entrata nel merito (art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi) è ripresa tale e quale nel nuovo articolo 31a capoverso 1 lettera b AP-LAsi.
Il nuovo articolo 31a capoverso 1 disciplina quindi tutte le fattispecie per le quali vi è la possibilità di allontanare l'interessato verso uno Stato terzo sicuro in un'unica procedura di non entrata nel merito. La revoca di tali fattispecie implicherebbe che se l'interessato ha la qualità di rifugiato, la Svizzera deve concedergli l'asilo anche se sarebbe possibile allontanarlo verso uno Stato terzo sicuro. Anche nel quadro della procedura Dublino deve continuare ad essere possibile emanare delle NEM, giacché sottoponendo una domanda d'asilo a un esame materiale, la Svizzera assumerebbe la competenza per l'esecuzione della procedura d'asilo e di allon-
8 RU 2008 515