Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine
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Per tutte le procedure, conformemente ai principi generali della procedura amministrativa, occorrerà stabilire i fatti solo se necessario per motivare la decisione nel rispetto dei requisiti giuridici. Le disposizioni vigenti per quanto concerne la portata degli accertamenti nel contesto della procedura d'asilo non sono indispensabili (art. 38, 40 e 41 LAsi) e vanno pertanto abrogate.
Il termine di ricorso nella procedura materiale va abbassato dagli attuali 30 a 15 giorni (art. 108 cpv. 1 AP-LAsi). Sussiste un interesse pubblico preponderante alla conclusione rapida della procedura d'asilo. È pertanto giustificato derogare al termine di ricorso di 30 giorni previsto dalla procedura amministrativa della Confederazione (art. 50 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021). Nel caso di richiedenti l'asilo che non fanno valere motivi con una rilevanza ai fini dell'asilo e che pertanto non abbisognano della protezione della Svizzera, la procedura d'asilo deve poter essere ultimata il più celermente possibile così da agevolare l'allontanamento dalla Svizzera e da preservare l'attitudine al ritorno nello Stato d'origine. Per le persone che ottengono asilo in Svizzera è invece importante poter attuare quanto prima misure integrative per consentire una rapida integrazione in Svizzera. Altri Stati europei prevedono un termine di ricorso paragonabile nel quadro della procedura d'asilo (ad es. Germania 14 giorni, Belgio 15 e Gran Bretagna 10).
Una maggioranza della commissione peritale ha affermato di poter avallare una riduzione generale del termine di ricorso nella procedura materiale unicamente in concomitanza con misure accompagnatorie complementari tese a migliorare la protezione giuridica dei richiedenti l'asilo. In tal senso, all'audizione occorrerebbe prevedere, anziché la presenza di un rappresentante delle istituzioni di soccorso (art. 30 e 94 LAsi), una prestazione della Confederazione a favore dei richiedenti l'asilo comprendente una consulenza in materia di procedura e una valutazione delle opportunità (art. 94 AP-LAsi). Grazie a tale strumento i richiedenti l'asilo devono poter beneficiare quanto prima di una consulenza per quanto concerne le prospettive di successo e le possibilità giuridiche nel quadro della procedura d'asilo.
L'introduzione di un siffatto contributo basato su una consulenza in materia di procedura e una valutazione delle opportunità, fornito da terzi con cui l'UFM conclude pertinenti accordi di prestazione, assicura la neutralità dei costi in quanto si rinuncia nel contempo, per tutte le audizioni, alla presenza di un rappresentante delle istituzioni di soccorso. Tale rappresentanza è stata introdotta a monte dell'introduzione della legge sull'asilo. Tuttavia l'esperienza maturata nel frattempo e la crescente professionalizzazione delle audizioni rivelano che la presenza di tali osservatori è ormai superflua. I richiedenti hanno peraltro tuttora la possibilità di farsi accompagnare all'audizione o di avvalersi del concorso di un rappresentante legale privato.
I prestatori di servizi che assicurano la consulenza in materia di procedura e la valutazione
delle opportunità devono essere retribuiti mediante un importo forfettario versato dalla Confederazione, in sostituzione dell'importo versato attualmente alle istituzioni di soccorso che presenziano alle audizioni. Una consulenza gratuita, obiettiva ed equa à atta a migliorare globalmente la protezione giuridica dei richiedenti l'asilo e dovrebbe poter evitare che vengano presentati ricorsi senza prospettiva di riuscita. In tal modo è inoltre accresciuta la legittimità della procedura sotto il profilo dello Stato di diritto, anche perché i rappresentanti delle istituzioni di soccorso rivestono attualmente lo statuto di semplici osservatori.
Quale ulteriore misura accompagnatoria alla riduzione del termine di ricorso, il termine supplementare per regolarizzare un ricorso passa dagli attuali sette a dieci giorni (cfr. art. 110 cpv. 1 AP-LAsi). Ciò consente al TAF di concedere all'interessato un termine supplementare adeguato qualora l'atto di ricorso non contenga motivi sufficienti.