Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine
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tanamento. Questo sarebbe contrario al principio del regolamento Dublino9. Occorre pertanto mantenere le predette fattispecie di non entrata nel merito.
Inoltre, in assenza di una domanda d'asilo ai sensi della presente legge dovrebbe essere emanata una NEM come sinora (cfr. commento ad cpv. 3).
Le restanti fattispecie di non entrata nel merito previste dalla LAsi vigente vanno abrogate. Ciò vale ad esempio anche per la fattispecie di non entrata nel merito del Paese d'origine o di provenienza sicuro (art. 34 cpv. 1 LAsi). Essa prevede che se il richiedente proviene da uno Stato sicuro non si entra nel merito della domanda, a meno che non risultino indizi di persecuzione (cfr. art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Secondo il diritto vigente non si entra nel merito delle domande di persone provenienti da Stati sicuri (art. 34 cpv. 1 LAsi). D'ora in poi tali domande sono trattate nel quadro di una procedura materiale. Ciò è opportuno in quanto anche secondo la disciplina attuale della procedura di non entrata nel merito, in ogni caso individuale occorre verificare se vi sono indizi di persecuzione. Ora, tale verifica corrisponde nei fatti a un esame materiale. Il Consiglio federale deve tuttavia poter continuare a designare gli Stati d'origine o di provenienza sicuri. In tal modo è garantita una procedura materiale rapida per questi casi.
Le altre fattispecie di non entrata nel merito da abrogare sono ad esempio l'inganno delle autorità sulla propria identità (art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi), la violazione del dovere di collaborare (art. 32 cpv. 2 lett. c LAsi) o la presentazione di mezzi di prova falsificati o contraffatti (art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi). In tutti questi casi dev'essere possibile emanare rapidamente una decisione materiale con termini di ricorso generalmente più brevi, dato che con il loro comportamento abusivo i richiedenti dimostrano di non abbisognare della protezione della Svizzera. Come sinora, in tali casi d'abuso non è svolta un'audizione ma ci si limita a concedere il diritto di essere sentiti (cfr. art. 36 cpv. 1 AP-LAsi).
Ad cpv. 2
Secondo l'articolo 34 capoverso 2 LAsi vigente, di norma non si entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro (cosiddetta disciplina dello Stato sicuro). Se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti oppure suoi parenti prossimi, se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento, il diritto vigente prevede il trattamento della domanda in procedura materiale (art. 34 cpv. 3 LAsi).
Siccome la Svizzera non è vincolata da un obbligo di diritto internazionale di trattare le domande d'asilo di persone che hanno parenti in Svizzera nel quadro di una procedura materiale nell'ottica della disciplina dello Stato terzo, la disposizione derogatoria dell'articolo 34 capoverso 3 lettera a LAsi non è più fondata.
Neppure nel quadro della disposizione derogatoria dell'articolo 34 capoverso 3 lettera b LAsi (adempimento manifesto della qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi) vi è un obbligo per la Svizzera di concedere la protezione provvisoria se tale protezione può essere concessa dallo Stato terzo (cosiddetto principio di sussidiarietà). Tale disposizione derogatoria intende evitare che le persone che possono beneficiare della protezione di un terzo Stato sicuro e che depositano una domanda d'asilo in Svizzera possano nuovamente essere allontanate verso tale Stato. In questo contesto la predetta disposizione derogatoria non deve più essere applicata.
Occorre invece mantenere la disposizione derogatoria dell'articolo 34 capoverso 3 lettera c LAsi (indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento). Di conseguenza, la domanda d'asilo è trattata in procedura materiale solo in presenza di indizi secondo cui in casi individuali lo Stato terzo potrebbe violare il divieto di respingimento. Si
9 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1)