Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine
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Le decisioni materiali devono essere prese entro dieci (e non più 20) giorni lavorativi dal deposito della domanda (art. 37 cpv. 2 AP-LAsi); in linea di principio anche qualora l'esame della domanda d'asilo richieda ulteriori chiarimenti, ad esempio la verifica di documenti. L'articolo 37 capoverso 3 LAsi vigente va pertanto abrogato. Se tuttavia occorre procedere a ulteriori chiarimenti che richiedono più tempo (ad es. in caso di domande alla rappresentanza svizzera all'estero), i predetti termini d'ordine possono essere superati. È quanto espresso dalla precisazione «Di norma». Anche in caso di NEM nel quadro di una procedura Dublino può essere necessario superare i predetti termini d'ordine in quanto, prima di poter disporre la NEM, la Svizzera deve attendere la garanzia della presa in carico da parte del competente Stato Dublino.
In seguito all'abbassamento dei termini procedurali in prima istanza, l'UFM è tuttavia tenuto a eseguire rapidamente la procedura di prima istanza, per quanto la materia e il diritto lo consentano.
Art. 37a Motivazione
nuovo
Come sinora, le NEM devono essere motivate sommariamente. La portata della motivazione delle decisioni materiali è disciplinata tenendo conto delle garanzie procedurali della Cost. (art. 29 Cost.), secondo cui una decisione va motivata unicamente nella misura in cui sia necessario per un ricorso effettivo. Non occorre pertanto una disciplina esplicita nella LAsi delle decisioni materiali. Le garanzie procedurali generali prescritte dalla Cost. sono applicabili anche per la motivazione sommaria.
Art. 38 Concessione dell’asilo senza ulteriori chiarimenti
abrogato
Sia nella procedura di non entrata nel merito che nella procedura materiale occorre accertare i fatti, tenendo conto dei principi della procedura amministrativa, solo nella misura in cui ciò sia necessario per una motivazione sufficiente della decisione. Le disposizioni della LAsi relative all'accertamento dei fatti (art. 38, 40 e 41 LAsi) sono pertanto abrogate.
Art. 39 Concessione della protezione provvisoria
L'abrogazione delle disposizioni relative all'accertamento dei fatti necessita un adeguamento dell'articolo 39 LAsi, nel quale è stralciata la nozione di «senza ulteriori chiarimenti».
Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti
abrogato
Rinviamo ai commenti ad articolo 38 AP-LAsi.
Art. 41 Ulteriori chiarimenti
abrogato
Rinviamo ai commenti ad articolo 38 AP-LAsi.
2.1.5 Capitolo 4: Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di prote-
zione, Sezione 4: Fine della protezione provvisoria e ritorno
Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento
Cpv. 3
L'adeguamento redazionale della presente disposizione è legato all'abrogazione dell'articolo 30 LAsi (presenza alle audizioni di rappresentanti delle istituzioni di soccorso) e dell'articolo 35 LAsi (non entrata nel merito dopo la revoca della protezione provvisoria).