Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Grandi linee del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nel contesto della consultazione relativa all'avamprogetto di revisione della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) diverse cerchie, tra cui in particolare Amnesty International (AI), Caritas, l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR), il Partito socialista svizzero (PS) e l'Alto commissariato per i rifugiati (ACNUR), hanno rilevato la sistematica difficilmente comprensibile delle decisioni di non entrata nel merito e delle relative disposizioni derogatorie. In tale sede è stato proposto di sostituire la procedura di non entrata nel merito con una procedura materiale accelerata. La proposta non è nuova e negli ultimi anni è stata discussa a più riprese. Tuttavia non è stata perseguita per i motivi che elencheremo qui di seguito.

In virtù del programma di sgravio 2003, entrato in vigore il 1° aprile 2004, è stata introdotta una nuova disciplina secondo cui le persone con decisione di non entrata nel merito (NEM) sono escluse dall'aiuto sociale (blocco dell'aiuto sociale). In caso di bisogno, queste persone possono ottenere un soccorso d'emergenza. Le persone con decisione materiale negativa passata in giudicato continuano invece a beneficiare dell'aiuto sociale. Una revisione della sistematica per quanto concerne le decisioni di non entrata nel merito sarebbe stata incompatibile con questa disciplina speciale dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza. Dal 1° gennaio 2008 il blocco dell'aiuto sociale concerne anche le persone con decisione materiale negativa passata in giudicato. È pertanto venuta meno una delle differenze sostanziali tra procedura di non entrata nel merito e procedura materiale.

La LAsi contiene numerose fattispecie di non entrata nel merito dalle quali si sperava un effetto preventivo per quanto riguarda l'inoltro di domande d'asilo manifestamente non motivate. Dalle prime esperienze maturate nel quadro della fattispecie di non entrata nel merito data dall'assenza di documenti, in vigore dal 1° gennaio 2007 (art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), emerge che l'effetto dissuasivo è intervenuto in maniera limitata. La nuova fattispecie non ha peraltro consentito, neppure a due anni dall'introduzione, di ovviare al problema dei richiedenti l'asilo che non producono documenti di viaggio o d'identità. Nel 2006 il 24,7 per cento dei richiedenti l'asilo hanno fornito un documento di viaggio o d'identità. Nel 2007 tale proporzione è passata al 32,9 per cento1, probabilmente quale conseguenza a breve termine dell'introduzione della nuova fattispecie. Nel 2008 la proporzione di richiedenti che hanno fornito documenti è nuovamente diminuita, passando al 27,6 per cento. Da gennaio a fine ottobre 2009 era pari al 28,8 per cento (aggiornamento al 5 novembre 2009).

Inoltre, per numerose fattispecie di non entrata nel merito l'Ufficio federale della migrazione (UFM) è tenuto a verificare in via preliminare se risultano indizi di una persecuzione con una rilevanza ai fini dell'asilo. In ogni caso occorre inoltre esaminare se l'allontanamento dopo una NEM sia effettivamente possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Ciò provoca sovente procedure relativamente complicate anche dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) e l'onere legato agli accertamenti non è inferiore a quello causato dalle procedure materiali.

1 Questa proporzione è parimenti influenzata dall'aumento a breve termine del numero di domande d'asilo di cittadini rumeni (Rom) che hanno consegnato all'UFM i loro documenti d'identità e di viaggio. Nel 2007 l'UFM ha registrato

539 domande d'asilo di cittadini rumeni, contro sole 62 nel 2006 e 23 nel 2008.