Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine

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1.3 Conclusioni della commissione peritale

Essenzialmente la commissione peritale ha vagliato in maniera approfondita tre varianti per la sostituzione della procedura di non entrata nel merito mediante una procedura materiale accelerata.

Variante 1

Prevede di introdurre una distinzione tra procedura di non entrata nel merito, procedura materiale accelerata e procedura materiale ordinaria. La procedura di non entrata nel merito concerne d'ora in poi unicamente i casi Dublino (art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi) e i casi in cui l'allontanamento è eseguito verso uno Stato terzo dichiarato sicuro dal Consiglio federale (art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi).

Per le restanti fattispecie attuali di non entrata nel merito (p. es. dissimulazione dell'identità, violazione dell'obbligo di collaborare) occorre prevedere una procedura materiale accelerata. Negli altri casi è svolta una procedura materiale ordinaria.

Le tre procedure si distinguono per le loro diverse conseguenze giuridiche. Per la procedura di non entrata nel merito e per la procedura materiale accelerata devono vigere termini di ricorso e di evasione più brevi che per la procedura materiale ordinaria. Occorre scegliere la procedura da applicare unicamente dopo aver accertato i fatti nel rispetto dei requisiti giuridici. In qualità di prima istanza, infatti, l'UFM non dispone di atti di prime cure. Sovente i fatti con una rilevanza per la decisione sono noti solo al momento di emanare la stessa.

Variante 2

Un'ulteriore variante esaminata dalla commissione peritale prevede la distinzione tra procedura celere e procedura ordinaria. Tuttavia la scelta della procedura non dev'essere effettuata solo una volta accertati i fatti nel rispetto dei requisiti giuridici, bensì già dopo l'audizione.

La procedura celere va applicata qualora la domanda sia evidentemente infondata (ad es. in caso di violazione dell'obbligo di collaborare; le pertinenti fattispecie sono elencate in maniera esauriente). Nel quadro della procedura celere occorre procedere unicamente all'accertamento dei fatti mediante mezzi di prova limitati (ad es. misure per accertare l'identità, esame interno all'ufficio degli atti e delle ricerche). Occorre inoltre prevedere termini d'evasione e di ricorso brevi. Nel quadro della procedura celere, questa variante prevede sia decisioni di non entrata nel merito (NEM; in caso di procedura Dublino o se è possibile il ritorno in uno Stato terzo sicuro) che decisioni materiali. Nei restanti casi è svolta la procedura ordinaria e si procede a un accertamento circostanziato dei fatti, senza limitazione dei mezzi probatori.

Variante 3

Una terza variante prevede parimenti una procedura celere e una procedura ordinaria. In caso di esito evidente della procedura (ovvero in caso di domanda evidentemente infondata ad es. per violazione dell'obbligo di collaborare, ma anche in caso di evidente qualità di rifugiato) occorre applicare la procedura celere. Contrariamente alla variante precedente, è possibile emanare le NEM e le decisioni materiali sia in procedura ordinaria che in procedura celere. I mezzi probatori non sono limitati.

Conclusioni

Tutte le varianti consentono di ridurre le fattispecie di non entrata nel merito, di cui risulta attualmente difficile mantenere una buona visione d'insieme. Un esame oculato ha tuttavia rivelato che nessuna delle varianti comporta una semplificazione soddisfacente delle procedure e degli iter.