Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 19 pagine
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Art. 78 Revoca
Cpv. 4
L'adeguamento redazionale della presente disposizione è legato all'abrogazione dell'articolo 30 LAsi (presenza alle audizioni di rappresentanti delle istituzioni di soccorso).
2.1.6 Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza, Sezione 1: Concessione di
prestazioni di aiuto sociale, di soccorso d’emergenza e di assegni per figli
Art. 80 Competenza
Cpv. 1
L'adeguamento redazionale della presente disposizione è legato all'abrogazione dell'articolo 30 LAsi (presenza alle audizioni di rappresentanti delle istituzioni di soccorso).
2.1.7 Capitolo 6: Sussidi federali
Art. 94 Contributi federali per la consulenza in materia di procedura e di valutazione
delle opportunità
Nuovo: rubrica, cpv. 1-3
La Confederazione versa dei contributi per la consulenza in materia di procedura e la valutazione delle opportunità. Questi importi forfettari saranno disciplinati in un'ordinanza del Consiglio federale e dovranno rispettare la neutralità dei costi. I fornitori beneficiano, nel quadro di accordi di prestazione di diritto pubblico, di un importo pari al massimo all'importo versato attualmente ai rappresentanti delle istituzioni di soccorso che presenziano alle audizioni. L'aliquota di tale importo è attualmente di 305 franchi per audizione (art. 80 cpv. 2 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie, OAsi 2; RS 142.312).
Per garantire la consulenza in materia di procedura e la valutazione delle opportunità, l'Ufficio federale conclude accordi di diritto pubblico con terzi, ad esempio con istituzioni di soccorso riconosciute o con persone cognite in materia di diritto. Il contenuto, la portata e il finanziamento della consulenza in materia di procedura e della valutazione delle opportunità saranno concretizzati più da vicino in base ai criteri che il Consiglio federale consegnerà in una pertinente ordinanza.
2.1.8 Capitolo 8: Protezione giuridica, Sezione 2: Procedura di ricorso a livello
federale
Art. 108 Termini di ricorso
Cpv. 1 e 2
Ad capoverso 1
Il termine di ricorso in procedura materiale è ora di 15 anziché 30 giorni (art. 108 cpv. 1 AP-LAsi; cfr. commenti ad n. 1.4). Quale misura di accompagnamento a tale riduzione del termine di ricorso è prevista la sostituzione della presenza all'audizione di un rappresentante delle istituzioni di soccorso (art. 30 LAsi) mediante una prestazione della Confederazione a favore dei richiedenti l'asilo comprendente una consulenza in materia di procedura nonché una valutazione delle opportunità (cfr. art. 17 cpv. 4 e 94 AP-LAsi). Nell'organizzazione della consulenza in materia di procedura e della valutazione delle opportunità nel quadro dei pertinenti accordi di prestazione con i terzi incaricati occorre tenere conto del termine di ricorso minimo. È inoltre prevista la proroga del termine supplementare per regolarizzare un ricorso (cfr. commenti ad art. 110 cpv. 1 AP-LAsi).
L'innovazione proposta è conforme alla Costituzione federale e al diritto internazionale. Sono infatti salvaguardate le garanzie procedurali generali, segnatamente il diritto a un ricorso ef-