Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 18 pagine
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Se nell’ordinanza vengono citati i mezzi dei Cantoni, questi devono essere elencati (per es. organizzazioni di protezione civile). (OW)
Le interfacce con i mezzi cantonali devono essere chiarite (vale anche per gli art. 15, 18 e 21). Le lettere b e c devono essere riunite, visto che c comprende b. Lo stesso vale per gli articoli 15 e 21, dato che anche in quei casi possono essere necessari dei prelievi di campioni. (ComNBC)
lett. a: le differenze nell’ambito delle competenze esistenti tra questo progetto preliminare e quello relativo all’ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari devono essere eliminate. (CSN)
Sezione 4: Disposizioni particolari per gli incidenti biologici
Articolo 13 Impiego
Osservazione generale relativa alla regolamentazione dell’impiego: cfr. osservazioni
all’articolo 10 qui sopra.
Nuova formulazione, in alternativa alla proposta concernente la regolamentazione dell’impiego (art. 10): “In situazioni particolari e straordinarie, su richiesta del dipartimento competente (DFI, DFE, DATEC) o d’intesa con i Cantoni colpiti, l’OFC NBCN può assumere il coordinamento delle operazioni in caso d’intervento. (AI, BS, GL, NW, SZ, UR, ZG, PICNBC; per analogia BL, SO, ZH)
Articolo 14 Compiti
Proposta di completare questo articolo come segue : “l’UFV in caso di organismi patogeni per gli animali e di zoonosi.” (FR)
L’informazione della popolazione deve avvenire d’intesa e in coordinamento con i Cantoni colpiti. (LU)
Complemento secondo cui l’organo federale di condotta NBCN sostiene i Cantoni anche in caso di eventi biologici, se essi lo richiedono (analogamente all’art. 17). (TG)
Articolo 15 Mezzi
In una lettera supplementare deve essere citata anche la presentazione elettronica della situazione (PES). (AG, AI, BS, GL, NW, SG, SH, SZ, UR, ZG, ZH, PICNBC)
Sezione 5: Disposizioni particolari per gli incidenti chimici
Articolo 16 Impiego
Osservazione generale relativa alla regolamentazione dell’impiego: cfr. osservazioni all’articolo 10 qui sopra.