Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
L’interfaccia tra il settore NBC e le catastrofi naturali deve essere chiarita, dato che di regola nei Cantoni le competenze sono definite in modo differente. (UR)
Utilizzare l'abbreviazione "NBCNat" nell'intero testo francese, dato che la lettera "N" viene già utilizzata per "nucleare". (VS; senza proposta di abbreviazione NE)
5. Risultati concernenti i singoli articoli
Rinunciano a una presa di posizione relativa ai singoli articoli: esplicitamente JU, TI, VD, CL; tacitamente AR, NE, PLANAT, Unione svizzera dei contadini (USC), Service de la protection de l’environnement NE
Titolo
Il titolo dell’ordinanza suggerisce che si tratta dell’organizzazione dell’intervento. (AI, AG, FR, SG, SO, SZ)
Il termine “Naturereignis” (evento naturale) deve essere sostituito con “Naturgefahrenereignis” (evento legato a pericoli naturali) (vale solo per il testo tedesco). (SZ)
Il termine “organizzazione” deve essere sostituito con “coordinamento della condotta”. (UR, ZG, PICNBC)
Diverse proposte di formulazione:
- “Ordinanza sull’organizzazione dei compiti…” (FR)
- “Ordinanza sull’organizzazione dei compiti in caso di eventi maggiori o di catastrofi.” (VD)
- “Ordinanza sui compiti in situazioni particolari e straordinarie in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCnat) » (VS)
- “Ordinanza sull’organizzazione dei compiti in caso di eventi maggiori o di catastrofi” (CL)
Ingresso
Nell’ingresso deve essere contemplato anche l’articolo 29f capoverso 2 lettera c LPAmb. (AI, GR, SG, SH, UR, ZG, ZH, PICNBC)
Sezione 1: Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto
Nuovo capoverso 2, secondo il quale l’ordinanza disciplina anche la collaborazione e il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni. (AG, AI, GE, GL, GR, NW, SG, SH, SZ, UR, ZG, ZH, PICNBC)
Il sostegno fornito dall’organo federale di condotta ai Cantoni deve essere citato già nell’articolo 1, in particolare in relazione all’articolo 17. (FR)
L’ordinanza deve disciplinare l’armonizzazione dei compiti dei Cantoni e l’organizzazione degli interventi della Confederazione. (VS)