Rapporto_2B

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine

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disciplinato unicamente per i casi in cui i posti di parcheggio sono provvisti dell’apposito segnale o del pannello integrativo; cfr. art. 65 cpv. 5 OSStr).

Il capoverso 1 corrisponde per lo più al primo capoverso dell’articolo 20a ONC, sebbene dalla nuova formulazione emerga ora con chiarezza che le agevolazioni di parcheggio non valgono quando i veicoli sono posteggiati nei parcheggi per disabili. Rispetto al diritto vigente, dalla lettera a è stata cancellata la seconda parte del periodo, poiché le limitazioni di parcheggio risultanti già dalle norme generali della circolazione non devono o dovrebbero essere indicate con un segnale né demarcate. Nelle lettere b e c è introdotto il termine «aree di parcheggio» per esplicitare il fatto che le agevolazioni di cui sopra si applicano sia ai parcheggi che ai posti di parcheggio.

Gli altri capoversi corrispondono, sotto il profilo materiale, al diritto vigente (art. 20a cpv. 2–5 ONC).

Articolo 66: Salita e discesa da veicoli, misure di sicurezza

Il capoverso 1 riprende, in versione semplificata, l’articolo 21 capoverso 1 ONC. Sebbene il contenuto della disposizione sia in effetti implicito nell’articolo 26 capoverso 1 LCStr, considerata la sua rilevanza per la sicurezza stradale, si è ritenuto opportuno ripeterlo.

Il capoverso 2 riprende a sua volta gli aspetti essenziali dell’articolo 22 ONC. Si è deciso di tralasciare le istruzioni dettagliate delle misure di sicurezza da adottare nelle varie circostanze (art. 22 cpv. 2–3 ONC) perché le tecniche indicate sono ormai superate. A parte il fatto che, oggigiorno, i veicoli sono muniti di vari dispositivi di sicurezza, un grado di dettaglio così approfondito appare superfluo: l’elemento fondamentale e quello di cui i conducenti si devono assicurare è di aver adottato le «opportune misure di sicurezza» (cpv. 2).

Sezione 5: Norme per speciali aree di circolazione con segnaletica

La sezione 5 dell’avamprogetto sostituisce il capo 4 «Strade speciali» in versione semplificata e con una nuova rubrica. Vengono infatti riprese soltanto le regole specifiche riguardanti il comportamento da adottare all’interno delle località, nelle autostrade e semiautostrade nonché nelle gallerie (cfr. art. 118 AP-OUStr). Le altre strade speciali descritte nell’ordinanza in vigore, tutte contrassegnate da una segnaletica specifica, sono oggetto del titolo seguente («Segnali e demarcazioni»).

Articolo 67: Norme speciali della circolazione all’interno delle località

In questo articolo sono condensate le regole da osservare all’interno delle località. Nel diritto in vigore esse figurano nelle disposizioni riguardanti il comportamento da adottare in situazioni specifiche (art. 8 cpv. 3, 17 cpv. 5, 19 cpv. 2 lett. c ed e, 31 cpv. 1–2, 33 lett. d ONC).

Rispetto al diritto vigente, in determinati casi non viene operata una distinzione tra le regole valide all’interno delle località e quelle valide fuori di esse (parcheggio sulle strade principali e sui passaggi a livello; cfr. art. 64 cpv. 1 lett. b, 119 cpv. 2 AP-OUStr). Per questa ragione il nuovo articolo 67 contiene soltanto poche regole; esse riguardano l’utilizzo delle luci, le eccezioni al divieto di circolare a destra (inclusa la possibilità, per quanto limitata, di oltrepassare veicoli sulla destra) e la partenza dei bus dalle fermate contrassegnate.

Articolo 68: Uso delle autostrade e semiautostrade

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente al diritto vigente (art. 35 ONC). Nel capoverso 1, tuttavia, l’unica eccezione alla regola di base secondo cui possono circolare sulle autostrade soltanto i veicoli a motore in grado di raggiungere una velocità di almeno 80 km/h è costituita dai veicoli per la manutenzione delle strade; non sono cioè più menzionati i veicoli e i trasporti eccezionali. Quindi i veicoli e i trasporti eccezionali che non soddisfano questa condizione possono accedere alle autostrade e alle semiautostrade soltanto se ciò è previsto espressamente nell’apposito permesso, il quale può prevedere determinate condizioni.