Rapporto_2B

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 1 corrisponde al primo capoverso dell’articolo 40 ONC. Sebbene si potrebbe sostenere che la regola enunciata sia implicita in altre disposizioni, si è giudicato opportuno esplicitarla per via della sua importanza. Rispetto al diritto vigente, viene tralasciato semplicemente l’obbligo di dare la precedenza quando, da una ciclopista, ci si immette nella carreggiata, dato che è già sancito nell’articolo 59 capoverso 2 AP-OUStr (art. 15 cpv. 3 ONC).

I capoversi 2, 3 e 5 corrispondono essenzialmente al diritto vigente (art. 42 cpv. 3–4, 43 cpv. 1 ONC); nel capoverso 5, tuttavia, oltre ad affermare che le regole valide per i velocipedi si applicano anche ai ciclomotori, si specifica che questi ultimi vi sono in effetti soggetti soltanto in assenza di altre norme specifiche cui sarebbero tenuti a conformarsi. Equiparando le due categorie di veicoli, non è più necessario menzionare di volta in volta i ciclomotori quando si sanciscono obblighi per i velocipedi (neppure quando l’obbligo scaturisce da un segnale o da una demarcazione); sono tuttavia fatti salvi i casi in cui vengono utilizzati pannelli integrativi (cfr. art. 146 cpv. 4 AP-OUStr). Sotto il profilo materiale, non vi è comunque alcuna modifica. Il capoverso 2 si riferisce ora esplicitamente a tutti i veicoli a motore e non solamente gli autoveicoli: fare una distinzione non rispecchierebbe il senso e lo scopo della norma.

Secondo il capoverso 4, i bambini al di sotto dei 10 anni possono utilizzare il velocipede sul marciapiede quando si trovano fuori delle località. La possibilità di autorizzare i ciclisti a circolare sul marciapiede è già stata oggetto di frequenti e varie discussioni in passato, che si sono concretizzate nell’attuale articolo 65 capoverso 8 OSStr. Considerato che sempre più scolari, per raggiungere gli edifici scolastici, devono recarsi fuori delle località, dove normalmente vi sono pochi pedoni, si ritiene che il nuovo capoverso sia proponibile e non pregiudichi i pedoni.

Articolo 73: Tranvie e ferrovie su strada

Questo articolo riprende i capoversi 1 e 3 dell’articolo 45 ONC: nel primo capoverso viene tuttavia tralasciata la regola secondo cui i conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono assicurarsi di disporre dello spazio sufficiente prima di sorpassare; tale regola è infatti implicita in altre disposizioni e vale per tutti i conducenti di veicoli. Il capoverso 2 dell’articolo in vigore è stato leggermente riformulato e integrato nel capitolo concernente le norme per gli utenti della strada (art. 6–7 cpv. 2 AP-OUStr).

Articolo 74: Veicoli a trazione animale, carri a mano e carri a mano provvisti di motore

La principale modifica rispetto al diritto vigente (art. 44 ONC) consiste nell’aver esplicitato che i carri a mano larghi meno di un metro devono essere condotti sulle aree destinate ai pedoni (art. 44 e 48 cpv. 1 ONC). La disposizione concernente il traino di rimorchi con carri a mano provvisti di motore è stata ripresa, ma spostata, per ragioni di sistematica, nell’articolo concernente i rimorchi (art. 28 AP-OUStr).

Capitolo 5: Norme concernenti i cavalli montati e il bestiame

Articolo 75: Bestiame

La rubrica dell’articolo del diritto vigente cui si rifanno queste disposizioni recita: «Singoli animali, mandrie e greggi» (art. 52 ONC). Alla luce della legge (art. 50 LCStr), tuttavia, si è constatato che l’articolo concerne in effetti soltanto il bestiame, di qui la modifica della rubrica.

Il nuovo articolo riprende solo in parte il diritto vigente. La deroga all’obbligo di circolare sulla destra (art. 52 cpv. 2 ONC) è stata tralasciata per ragioni di sistematica: chi conduce bestiame deve attenersi alle norme per i veicoli, al pari di chi va a cavallo e dei conducenti di veicoli lenti; sarebbe pertanto difficile giustificare un’eccezione soltanto per questo caso specifico. Il fatto di condurre animali isolati nelle regioni di montagna è inoltre ormai piuttosto raro. Anche l’attuale capoverso 3 è meno rilevante oggigiorno e quanto ivi disciplinato è già oggetto delle norme generali, ragione per cui non è stato incluso nel nuovo articolo