Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 19 pagine

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5.2.3. Singoli elementi della fattispecie

Vari partecipanti alla consultazione propongono di stralciare la formulazione «per un prolungato periodo» all’articolo 185bis CP (CDDGP, CAIS, ZH). Ai fini dell’adempimento della fattispecie è sufficiente sottrarre una persona alla protezione della legge, senza alcuna qualifica temporale. Per FR, la fattispecie è formulata in modo troppo vago – in particolare per quanto riguarda chi debba ricevere e chi debba fornire informazioni – e suggerisce di concretizzarla. Per VD, il progetto non tiene conto in misura sufficiente dell’azione passiva dello Stato. BE considera infelice la struttura sistematica della norma e chiede che si esamini l’eventuale necessità di definire nella fattispecie penale la cerchia delle persone aventi diritto alle informazioni.

Varie organizzazioni auspicano un’unificazione della definizione di sparizione forzata all’articolo 2 della legge di attuazione e agli articoli 185bis CP e 151d CPM proposti (AIS, MPC, ICJ-CH, TRIAL). Al tempo stesso, all’articolo 2 della legge di attuazione bisognerebbe riprendere alla lettera la definizione di sparizione forzata della convenzione (AIS, CSCPI, TRIAL). Varie organizzazioni rilevano inoltre che in questo contesto deve ancora essere chiarita e completata la questione della definizione di vittima (cfr. cap. 5.7).

5.2.4. Punibilità dei superiori

Singoli partecipanti alla consultazione propongono di sancire all’articolo 185bis CP anche il principio della punibilità dei superiori, analogamente all’articolo 265k CP (VD, MPC, TRIAL). Secondo il Ministero pubblico della Confederazione, per attuare l’articolo 6 della convenzione non è sufficiente il rimando alla nozione di garante ai sensi dell’articolo 11 CP. La formulazione di un nuovo articolo 185ter CP deve ricalcare l’articolo 264k CP, in modo da contemplare espressamente la punibilità dei superiori nonché i casi di omissione punibile e negligenza.

5.2.5. Misura della pena

VD considera la misura della pena troppo bassa e i termini di prescrizione troppo brevi e al contempo suggerisce di inserire la fattispecie penale nell’elenco dei reati imprescrittibili all’articolo 101 CP, vista la gravità del crimine. Per CNPT la misura della pena è adeguata.