Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 19 pagine

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5.2.1. L'introduzione della fattispecie penale di per sé

La necessità di introdurre una nuova fattispecie è sostanzialmente incontestata tra i partecipanti alla consultazione.

Sette Cantoni si esprimono espressamente sulla nuova fattispecie penale: LU la considera necessaria, VD, NE, GR e FR ne riconoscono il valore aggiunto, tra l’altro considerando il suo effetto simbolico (GR) e l’aspetto dell’assistenza giudiziaria internazionale (FR). NE approva inoltre l’estensione della competenza di perseguire penalmente atti commessi all’estero (nei casi in cui l’autore si trovi in Svizzera), una condizione necessaria per garantire una prassi internazionale unitaria. Per BE, la formulazione di una nuova fattispecie comporta il vantaggio di agevolare la verifica dell’impegno di diritto internazionale assunto dalla Svizzera, per il resto le fattispecie esistenti sarebbero sufficienti.

La minoranza dei partecipanti che respinge integralmente il progetto contesta logicamente anche la necessità di creare la fattispecie penale. In proposito, l’UDC fa notare che la Svizzera può ordinare una protezione penale contro la sparizione forzata anche autonomamente, senza ratificare la convenzione. Per due Cantoni, in quest’ambito non vi è assolutamente alcun bisogno di legiferare poiché il comportamento da penalizzare è già contemplato in misura sufficiente dalle fattispecie penali esistenti. Sarebbe ipotizzabile tutt’al più anche il disciplinamento attraverso una variante qualificata della presa d’ostaggio (NW, TG).

Per il Ministero pubblico della Confederazione è necessario introdurre la nuova fattispecie.

PEV approva l'introduzione della nuova fattispecie penale. PLR non vi si oppone. Anche gli altri ambienti interessati sono favorevoli alla nuova fattispecie penale (ICJ-CH, TRIAL, CSCPI, OSAR, CNPT, JdD, AIS, HR/MERS).

5.2.2. Collocamento sistematico della nuova fattispecie

Alcuni Cantoni favorevoli all'introduzione della nuova fattispecie penale della sparizione forzata ritengono che il suo collocamento sistematico all’articolo 185bis CP non sia convincente (AG, BS, SO). Il reato non presenta praticamente alcun nesso con la presa d’ostaggio, che mira a sequestrare una persona per costringere un terzo. La nuova fattispecie penale va invece collocata dopo i crimini contro l’umanità all’articolo 264a CP (AG, BS, SO). In questo modo si può tener conto anche della particolare gravità del reato della sparizione forzata (AG). L’affinità con la cornice penale dell’articolo 185 CP non costituisce un argomento a sostegno del collocamento previsto per la fattispecie (AG). LU menziona la vicinanza sistematica del reato con la presa d’ostaggio.